Intelligenza artificiale nelle offerte pubbliche: che cosa deve dichiarare davvero il concorrente?

Dall’obbligo dichiarativo del Bando-tipo ANAC alla verifica dell’uso dell’IA: perimetro della dichiarazione, valore della marcatura e conseguenze nella gara.

di Riccardo Giurano - 07/09/2026

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Quando può dirsi che il concorrente si sia davvero «avvalso» dell’intelligenza artificiale nella predisposizione dell’offerta? Quale uso è giuridicamente rilevante? E fino a che punto la stazione appaltante può verificare la dichiarazione attraverso la marcatura prevista dall’art. 50 del Regolamento europeo sull’intelligenza artificiale?

IA nelle offerte pubbliche: prima dei controlli va definito cosa deve essere dichiarato

L’aggiornamento 2026 del Bando-tipo ANAC n. 1/2023 ha introdotto nella documentazione di gara una specifica trasparenza sull’impiego dell’intelligenza artificiale: il concorrente è chiamato a dichiararne l’uso nella predisposizione dell’offerta tecnica e, separatamente, l’eventuale impiego nella fase esecutiva. La novità intercetta una prassi ormai ordinaria: l’IA può essere utilizzata per leggere e sintetizzare gli atti di gara, confrontare documenti, correggere o rielaborare testi, sino a generare parti della relazione tecnica.

La domanda «hai usato l’IA?» è, però, meno semplice di quanto sembri. Prima di verificare una dichiarazione occorre stabilire quale fatto debba essere dichiarato: non ogni interazione con un sistema di IA incide allo stesso modo sulla formazione dell’offerta. La tesi di questo contributo è che il baricentro debba essere spostato dall’uso dell’IA in astratto alla sua incidenza giuridicamente rilevante sul processo di elaborazione. La marcatura prevista dall’art. 50 può concorrere alla verifica, ma non definisce l’uso rilevante e non attribuisce automaticamente la condotta al concorrente.

Bando-tipo ANAC e uso dell’IA: quando scatta l’obbligo dichiarativo

La delibera ANAC n. 148/2026 aggiorna il Bando-tipo n. 1/2023 per le procedure aperte di servizi e forniture nei settori ordinari sopra soglia, aggiudicate con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Il comunicato pubblicato in Gazzetta Ufficiale collega espressamente l’intervento alla legge n. 132/2025 e alla progressiva applicabilità del Regolamento (UE) 2024/1689. Non si tratta, quindi, di un obbligo generale direttamente applicabile a ogni affidamento: la previsione opera nel perimetro del Bando-tipo e della specifica lex specialis, fermo il ruolo attribuito ai bandi-tipo dall’art. 83 del d.lgs. n. 36/2023.

La dichiarazione riguarda inoltre due piani distinti: come è stata formata l’offerta e se l’IA sarà utilizzata nell’esecuzione. L’uso dell’IA per redigere un documento non implica il suo impiego nella prestazione e, viceversa, un’offerta redatta senza IA può proporre una prestazione fortemente automatizzata. La dichiarazione non è dunque, di per sé, né un criterio premiale né un indice negativo: serve a rendere conoscibile un elemento del processo che può assumere rilievo per la gara.

Che cosa significa «avvalersi» dell’IA?

Il verbo «avvalersi» descrive un impiego strumentale, ma non chiarisce quale sia la soglia rilevante. Può trattarsi di una semplice revisione formale del testo, dell’uso del sistema per sintetizzare o confrontare documenti, della rielaborazione di contenuti predisposti dal gruppo di lavoro o della generazione sostanziale di parti tecniche e metodologiche. Sono tutti impieghi dell’IA in senso fattuale, ma non hanno la stessa incidenza sul contenuto dell’offerta, sulla sua imputabilità e sulla responsabilità dell’operatore.

Questa distinzione non pretende di introdurre categorie normative. Serve, però, a mostrare il limite di una dichiarazione rigidamente binaria. Soprattutto, la determinatezza dell’obbligo precede la falsità: non si può qualificare una risposta come non veritiera senza stabilire quale uso dovesse essere dichiarato. Se la lex specialis non distingue la revisione meramente formale dalla generazione sostanziale, la stazione appaltante deve evitare di costruire ex post una nozione di «uso» più severa di quella ragionevolmente ricavabile dagli atti di gara. Certezza, proporzionalità e prevedibilità diventano tanto più importanti quanto più incisiva è la conseguenza che si vorrebbe trarre dalla discordanza.

Perché l’uso dell’IA interessa alla stazione appaltante

L’interesse dell’amministrazione non nasce dal semplice fatto che sia stata utilizzata l’IA, ma dalla possibile incidenza su elementi rilevanti per la procedura o per l’esecuzione: attendibilità delle informazioni, effettiva capacità dell’impresa di sostenere gli impegni assunti, imputabilità del contenuto, tutela di dati e informazioni riservate e, nei servizi professionali, rapporto tra tecnologia e apporto intellettuale.

Per le professioni intellettuali l’art. 13 della legge n. 132/2025 offre un parametro specifico: l’IA deve essere impiegata per attività strumentali e di supporto e deve restare prevalente il lavoro intellettuale oggetto della prestazione. I lavori preparatori precisano che tale prevalenza riguarda il profilo qualitativo e non richiede necessariamente una prevalenza quantitativa. Nei servizi di architettura, ingegneria e negli altri servizi professionali, quindi, ciò che rileva è anche comprendere se il professionista abbia conservato controllo, validazione e responsabilità sul risultato.

Nella stessa direzione, sebbene su un piano non normativo, si collocano le Raccomandazioni della Community italiana per il governo aperto del luglio 2026, che valorizzano conoscibilità, verificabilità e capacità autonoma di controllo della PA. Il collegamento con le offerte è sistematico, non precettivo: una dichiarazione è utile se consente di comprendere il ruolo assunto dalla tecnologia, non se si limita a registrare la sua presenza.

Dalla dichiarazione alla verifica: che cosa prova la marcatura dei contenuti IA

Occorre distinguere tre fatti: che un contenuto sia stato generato o manipolato mediante IA; che quel contenuto o sistema sia stato utilizzato dal concorrente nella predisposizione dell’offerta; che quell’utilizzo rientrasse nell’obbligo dichiarativo della specifica lex specialis. Il primo è prevalentemente tecnico, il secondo richiede attribuzione, il terzo qualificazione giuridica. Il passaggio dall’uno all’altro non è automatico.

L’art. 50, par. 2, del Regolamento (UE) 2024/1689 pone in capo ai fornitori dei sistemi che generano contenuti sintetici l’obbligo di assicurarne la marcatura in formato leggibile meccanicamente e la rilevabilità come artificialmente generati o manipolati. Le soluzioni devono essere efficaci, interoperabili, robuste e affidabili per quanto tecnicamente possibile. La funzione della norma è la trasparenza dei contenuti sintetici, non la prova delle dichiarazioni rese nelle gare. Lo stesso paragrafo esclude dall’obbligo le funzioni assistive di «editing standard», cioè di revisione ordinaria, o gli interventi che non alterano sostanzialmente i dati di ingresso o la loro semantica. Il par. 4, relativo ai contenuti «deep fake» e a determinati testi pubblicati per informare il pubblico su questioni di interesse pubblico, non costituisce la fonte dell’obbligo dichiarativo ANAC.

Le Linee guida definitive della Commissione europea sugli obblighi di trasparenza dell’art. 50, pubblicate nel luglio 2026, hanno ulteriormente precisato il perimetro applicativo della disposizione, individuando anche una limitata esenzione dall’obbligo di marcatura per determinati output utilizzati in contesti business-to-business o industriali, al ricorrere delle condizioni indicate dalla Commissione Anche questo elemento conferma che l’assenza della marcatura non può essere utilizzata, di per sé, come prova negativa del mancato impiego dell’IA.

Il valore della marcatura è quindi asimmetrico. Se il concorrente dichiara di non essersi avvalso dell’IA e una parte rilevante dell’offerta reca una marcatura autentica e verificabile, la discordanza può giustificare un approfondimento istruttorio. L’assenza della marcatura, invece, non prova il mancato uso dell’IA: l’impiego può avere riguardato attività preparatorie, una revisione ordinaria, contenuti non incorporati nel documento finale oppure segnali non più leggibili. Anche il regime transitorio rafforza questa cautela: per i sistemi generativi immessi sul mercato prima del 2 agosto 2026 l’adeguamento all’art. 50, par. 2, è richiesto entro il 2 dicembre 2026; i contenuti generati prima del 2 agosto 2026 non devono essere marcati retroattivamente.

Non esiste, inoltre, uno strumento pubblico universale capace di stabilire autonomamente che un testo sia stato prodotto dall’IA. Una marcatura incorporata e verificabile non equivale a uno strumento probabilistico che stima l’origine del testo sulla base di caratteristiche linguistiche. Prima di trarre conseguenze, la stazione appaltante deve sapere quale segnale sta osservando, quanto sia affidabile e quale fatto consenta realmente di inferire.

Dalla marcatura al contraddittorio: come verificare l’uso dell’IA nella gara

La qualificazione più prudente della marcatura è quella di elemento istruttorio tecnicamente qualificato, non di prova legale della falsità della dichiarazione. Un percorso corretto richiede di preservare il documento informatico, accertare natura e attendibilità del segnale, delimitare il contenuto interessato, verificarne la riferibilità al concorrente e confrontare il fatto ricostruito con l’obbligo della lex specialis. Se la stazione appaltante utilizza sistemi automatizzati per valutare o selezionare le offerte, restano inoltre applicabili i presìdi dell’art. 30 del Codice, a partire dal controllo umano e dalla conoscibilità del procedimento automatizzato.

La possibile discordanza dovrebbe quindi condurre, di regola, a chiarimenti circostanziati. L’art. 101, comma 3, consente chiarimenti sui contenuti dell’offerta tecnica e sui relativi allegati, ma vieta che essi ne modifichino il contenuto. Si può chiarire un fatto storico relativo alla formazione dell’offerta; non si può consentire una riscrittura postuma. Se invece manca la dichiarazione nella documentazione amministrativa, occorre distinguere tale piano da quello dell’offerta tecnica alla luce dell’art. 101, comma 1.

Anche quando l’istruttoria accerti un uso dell’IA non coerente con quanto dichiarato, non ne deriva automaticamente l’esclusione. Il Codice non prevede una causa autonoma per la mancata dichiarazione dell’IA. L’eventuale rilevanza espulsiva va ricostruita nelle fattispecie tipizzate degli artt. 95 e 98, verificando gravità, incidenza sull’integrità o affidabilità dell’operatore e adeguatezza dei mezzi di prova. Tra gli elementi tipizzati rientrano le informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni della stazione appaltante, ma ciò non autorizza l’equazione «inesattezza = esclusione». Un uso marginale in presenza di una clausola ambigua non può essere trattato come la deliberata negazione di un impiego sostanziale dell’IA in parti decisive dell’offerta.

Una trasparenza più utile: dall’uso astratto all’uso rilevante

Un termine di comparazione interessante viene dalla PPN 017 del Cabinet Office britannico, che non vieta l’uso dell’IA per predisporre le offerte, ma contempla una dichiarazione sul suo impiego e collega l’informazione a verifiche proporzionate, chiarimenti, documentazione di supporto e accertamento della
capacità del fornitore. La trasparenza serve, quindi, a individuare i rischi da approfondire, non ad affidare a uno strumento tecnico il giudizio sull’origine del testo.

Il merito del Bando-tipo ANAC è aver reso visibile un fenomeno altrimenti interno all’organizzazione dell’offerente. Il limite della formulazione binaria è che, con l’integrazione dell’IA nei normali programmi informatici, dire semplicemente «ho usato IA» rischia di diventare un’informazione troppo generica. Una possibile evoluzione - non un obbligo già imposto dal diritto positivo - sarebbe concentrare la dichiarazione sulla funzione del sistema, sulle parti dell’offerta interessate, sull’eventuale generazione sostanziale e sul grado di controllo e validazione umana.

IA nelle offerte pubbliche: indicazioni operative per stazioni appaltanti e operatori economici

Per le stazioni appaltanti la prima cautela è definire con chiarezza che cosa si intenda conoscere. In presenza di un segnale tecnico, il controllo dovrebbe essere proporzionato: preservare il documento, identificare il metodo di rilevazione, delimitare la parte interessata, verificarne la provenienza, attivare il contraddittorio e soltanto dopo valutarne la rilevanza giuridica. Strumenti generici o opachi non dovrebbero, da soli, sostenere decisioni sfavorevoli.

Per gli operatori economici il nuovo obbligo richiede una minima organizzazione interna: conoscere quali sistemi siano utilizzati dal gruppo di lavoro, per quali funzioni, chi ne verifichi i risultati e come vengano gestiti dati e informazioni riservate. Nei servizi professionali devono restare chiari la responsabilità del professionista e la prevalenza dell’apporto intellettuale.

Uso dell’IA nelle gare: dichiarazione, marcatura e responsabilità non coincidono

La dichiarazione sull’uso dell’IA nelle offerte pubbliche pone prima di tutto un problema di definizione: quale uso deve essere giuridicamente significativo per la gara? Con la progressiva incorporazione dell’IA negli strumenti di lavoro, la contrapposizione uso/non uso rischia di diventare troppo povera. Il diritto dei contratti pubblici ha bisogno di trasparenza sull’incidenza dell’IA, non di una classificazione astratta dell’origine «umana» o «artificiale» del documento.

La marcatura dell’art. 50 può rendere rilevabile un contenuto sintetico e, in presenza di una dichiarazione incompatibile, fornire un elemento istruttorio qualificato. Non identifica però necessariamente l’utilizzatore, non ricostruisce il processo e la sua assenza non prova il mancato uso dell’IA.

Occorre quindi distinguere quattro domande: se l’IA sia stata utilizzata; se il contenuto presenti una traccia di origine artificiale; come si sia formato il risultato; chi lo abbia verificato e chi ne risponda. È la combinazione proporzionata di questi livelli, non un singolo strumento di rilevazione, che può trasformare la trasparenza sull’IA in uno strumento realmente utile per la stazione appaltante.

Fonti essenziali

  • ANAC, delibera n. 148 del 1° aprile 2026 e relativo comunicato in G.U. n. 111 del 15 maggio 2026.
  • D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, artt. 30 e 83.
  • Legge 23 settembre 2025, n. 132, art. 13.
  • Camera dei deputati, dossier sui lavori preparatori della legge n. 132/2025, in tema di prevalenza qualitativa del lavoro intellettuale.
  • Regolamento (UE) 2024/1689, art. 50.
  • Regolamento (UE) 2026/1744, art. 111, par. 4, del Regolamento (UE) 2024/1689; Commissione europea, chiarimenti sugli obblighi di trasparenza ex art. 50.
  • D.lgs. n. 36/2023, artt. 95, 98 e 101.
  • UK Cabinet Office, PPN 017 – Improving transparency of AI use in procurement, 17 febbraio 2025.
  • Community italiana per il governo aperto, Raccomandazioni sull’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale, luglio 2026.

 

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