Dopo l’approvazione in via definitiva da parte del Senato del DDL n. 1146, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 25 settembre 2025, n. 223, la legge del 23 settembre 2025, n. 132, recante “Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale”.
Intelligenza artificiale: la legge n. 132/2025 in Gazzetta Ufficiale
Si tratta del primo quadro normativo organico italiano dedicato all’IA, concepito per armonizzarsi con il Regolamento (UE) 2024/1689 (“AI Act”), ma arricchito da norme specifiche per il contesto nazionale.
Si conferma la struttura articolata in 6 capi e 28 articoli, così ripartiti:
- Capo I – Principi e finalità (artt. 1-6): principi generali, definizioni, diritti fondamentali, sicurezza, trasparenza.
- Capo II – Disposizioni di settore (artt. 7-18): applicazioni in sanità, lavoro, pubblica amministrazione, giustizia, professioni e cybersicurezza.
- Capo III – Strategia nazionale, autorità nazionali e azioni di promozione (artt. 19-24): definizione della strategia, governance e deleghe al Governo.
- Capo IV – Tutela del diritto d’autore e degli utenti (art. 25): protezione delle opere create con l’ausilio di IA e disciplina dei deepfake.
- Capo V – Disposizioni penali (art. 26): nuove fattispecie di reato per la diffusione illecita di contenuti generati da IA.
- Capo VI – Disposizioni finanziarie e finali (artt. 27-28): clausola di invarianza finanziaria e norme di coordinamento.
Principi generali e rapporto con l’AI Act europeo
La Legge recepisce il quadro comunitario dell’AI Act, che distingue i sistemi di IA in base al livello di rischio (inaccettabile, elevato, limitato, minimo), e lo integra con un approccio antropocentrico, che pone al centro i diritti fondamentali, la sicurezza e la trasparenza.
A differenza del regolamento europeo, la norma italiana introduce disposizioni settoriali specifiche, per rendere immediatamente applicabili i principi generali in sanità, giustizia, lavoro e pubblica amministrazione.
Con la legge viene istituito un Fondo da 1 miliardo di euro, gestito da CDP Venture Capital, destinato a PMI e grandi imprese attive in IA, cybersicurezza, tecnologie quantistiche e telecomunicazioni.
Sono previsti anche crediti d’imposta, contributi a fondo perduto e spazi di sperimentazione normativa (regulatory sandbox) per testare soluzioni innovative in ambienti controllati.
Applicazioni nei settori strategici
- Sanità: l’IA è utilizzata come supporto in prevenzione, diagnosi e cura, senza sostituire la decisione medica. È previsto un focus sull’inclusione e sulla disabilità;
- Lavoro: istituito un Osservatorio per monitorare l’impatto dell’IA sull’occupazione, con obblighi di trasparenza per i datori di lavoro;
- Pubblica amministrazione: l’IA è introdotta per semplificare e ridurre i tempi dei procedimenti, mantenendo ferma la responsabilità decisionale dei funzionari;
- Giustizia: l’IA viene considerata strumento di supporto organizzativo e predittivo, senza sostituire il giudice. Proprio per questo, è prevista una formazione specifica per magistrati e personale.
Tutela del diritto d’autore e contrasto ai deepfake
La legge estende la tutela del diritto d’autore alle opere create con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale, purché frutto di apporto intellettuale umano.
Viene inoltre introdotto un nuovo reato: la diffusione illecita di contenuti deepfake, punita con la reclusione da 1 a 5 anni, per contrastare manipolazioni fraudolente di immagini, voci e video.
Governance e criticità
Il testo individua AgID e Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) come autorità di riferimento.
Si tratta di un punto controverso: la Commissione europea ha infatti sollevato dei rilievi in proposito, segnalando la necessità di rafforzare l’indipendenza di questi organismo rispetto al Governo e di evitare sovrapposizioni in materia di watermark.
Conclusioni operative
La Legge n. 132/2025 segna una svolta nel quadro normativo italiano:
- armonizza l’ordinamento con l’AI Act, aggiungendo un orientamento etico e settoriale;
- introduce strumenti concreti per settori strategici, con un bilanciamento tra innovazione e tutela dei diritti;
- apre a investimenti rilevanti, pur lasciando aperte alcune sfide, come l’effettiva indipendenza delle autorità di controllo e la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria.
Il successo della legge dipenderà dalla fase attuativa, cioè dalla capacità del sistema-Paese di trasformare principi e deleghe in strumenti concreti a beneficio di imprese, cittadini e pubbliche amministrazioni.