Interventi in zona sismica: necessario il preavviso anche se sono di lieve entità
La Cassazione chiarisce che in zona sismica ogni opera strutturale, anche di modesta portata, deve essere preceduta da preavviso e deposito del progetto. La sanatoria edilizia non estingue il reato antisismico
Il deposito del progetto strutturale è necessario anche per piccoli interventi di rinforzo? E se l’opera è eseguita con l’obiettivo di migliorare la sicurezza, ma in assenza di preavviso al Genio Civile, può essere considerata abusiva?
Infine: l’assenza di un titolo antisismico può essere sanata successivamente con un accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 del Testo Unico Edilizia?
A ribadire che in zona sismica ogni intervento strutturale deve essere preceduto da un controllo pubblico è la Corte di Cassazione, con la sentenza del 27 ottobre 2025, n. 34982.
Interventi antisismici senza preavviso: reato edilizio anche se di lieve entità
La vicenda trae origine da lavori di consolidamento strutturale realizzati in zona classificata sismica, eseguiti senza alcun preavviso e senza il deposito del progetto strutturale.
Le opere consistevano nell’installazione di piastre bullonate e tiranti antisismici su un edificio esistente, eseguite, secondo il ricorrente, per finalità di miglioramento statico e non di trasformazione edilizia.
Il Tribunale aveva condannato la proprietaria per violazione dell’art. 44, lett. b), del d.P.R. n. 380/2001, ritenendo integrata la contravvenzione edilizia.
Ne era derivato il ricorso in Cassazione sostenendo che:
- le opere avessero natura di edilizia libera;
- i tiranti potessero essere preesistenti;
- la zona fosse a bassa sismicità
- in ogni caso, fosse possibile regolarizzare l’intervento con una sanatoria ex art. 36.
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