Interventi in zona sismica: necessario il preavviso anche se sono di lieve entità
La Cassazione chiarisce che in zona sismica ogni opera strutturale, anche di modesta portata, deve essere preceduta da preavviso e deposito del progetto. La sanatoria edilizia non estingue il reato antisismico
Quadro normativo di riferimento
Il quadro delineato dal Testo Unico Edilizia per interventi in zona sismica poggia su quattro pilastri principali:
- art. 93, che prevede l’obbligo di preavviso scritto e deposito del progetto strutturale presso lo sportello unico comunale, da trasmettere all’ufficio tecnico regionale competente;
- l’art. 94, che conferma la necessità di autorizzazione preventiva per gli interventi “rilevanti” ai fini della pubblica incolumità;
- l’art. 94-bis, che classifica gli interventi in rilevanti, minori e privi di rilevanza, con obbligo di preavviso anche per le ultime due categorie;
- l’art. 95, che prevede la sanzione penale per chi esegue opere in zona sismica senza preavviso o autorizzazione, trattandosi di reato di pericolo astratto.
La Corte sottolinea che la violazione di tali norme si consuma nel momento stesso in cui vengono avviati i lavori senza il controllo preventivo dell’autorità, indipendentemente dal danno effettivo o dalla qualità dell’intervento.
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