Interventi in zona sismica: necessario il preavviso anche se sono di lieve entità

La Cassazione chiarisce che in zona sismica ogni opera strutturale, anche di modesta portata, deve essere preceduta da preavviso e deposito del progetto. La sanatoria edilizia non estingue il reato antisismico

di Redazione tecnica - 07/11/2025

Quadro normativo di riferimento

Il quadro delineato dal Testo Unico Edilizia per interventi in zona sismica poggia su quattro pilastri principali:

  • art. 93, che prevede l’obbligo di preavviso scritto e deposito del progetto strutturale presso lo sportello unico comunale, da trasmettere all’ufficio tecnico regionale competente;
  • l’art. 94, che conferma la necessità di autorizzazione preventiva per gli interventi “rilevanti” ai fini della pubblica incolumità;
  • l’art. 94-bis, che classifica gli interventi in rilevantiminori e privi di rilevanza, con obbligo di preavviso anche per le ultime due categorie;
  • l’art. 95, che prevede la sanzione penale per chi esegue opere in zona sismica senza preavviso o autorizzazione, trattandosi di reato di pericolo astratto.

La Corte sottolinea che la violazione di tali norme si consuma nel momento stesso in cui vengono avviati i lavori senza il controllo preventivo dell’autorità, indipendentemente dal danno effettivo o dalla qualità dell’intervento.

© Riproduzione riservata

Documenti Allegati