Interventi in zona sismica: necessario il preavviso anche se sono di lieve entità
La Cassazione chiarisce che in zona sismica ogni opera strutturale, anche di modesta portata, deve essere preceduta da preavviso e deposito del progetto. La sanatoria edilizia non estingue il reato antisismico
La decisione della Cassazione
La Corte di Cassazione ha qualificato l’intervento come abusivo in zona sismica e privo dei necessari adempimenti strutturali.
Innanzitutto, i giudici di piazza Cavour hanno accertato che le opere non erano preesistenti: le fotografie agli atti mostravano che, nel 2019, la facciata dell’edificio era priva di piastre e tiranti antisismici, elementi comparsi solo nei rilievi del 2021.
Da ciò deriva la certezza che l’intervento sia stato eseguito in epoca recente e, soprattutto, in assenza del preavviso scritto e del progetto strutturale prescritti dalla normativa antisismica.
Accertata la natura recente delle opere, la Cassazione ha evidenziato che l’edificio ricade in zona sismica di primo livello, e che proprio tale circostanza rendeva imprescindibile il rispetto delle procedure di cui agli articoli 93 e 94 del d.P.R. 380/2001.
Anche quando si tratta di interventi apparentemente “minori”, il deposito del progetto e la preventiva comunicazione all’ufficio tecnico regionale restano obbligatori.
Il mancato adempimento di tali obblighi, ha osservato la Corte, non è un’irregolarità formale ma un vero e proprio reato penale ai sensi dell’art. 95, poiché la normativa antisismica ha natura pubblicistica e persegue finalità di tutela della collettività, non dell’interesse privato del singolo proprietario.
Infine, gli ermellini hanno richiamato il principio secondo cui la sanatoria edilizia non può estinguere i reati antisismici. L’accertamento di conformità previsto dall’art. 36 del Testo Unico Edilizia estingue le violazioni urbanistiche, ma non incide sulle contravvenzioni penali legate alla mancata osservanza delle norme tecniche per le costruzioni.
In altri termini, un’opera strutturale eseguita senza il necessario controllo preventivo resta penalmente rilevante anche se successivamente conforme alle norme costruttive.
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