Interventi in zona sismica: necessario il preavviso anche se sono di lieve entità
La Cassazione chiarisce che in zona sismica ogni opera strutturale, anche di modesta portata, deve essere preceduta da preavviso e deposito del progetto. La sanatoria edilizia non estingue il reato antisismico
Conclusioni
Il ricorso è stato respinto, ribadendo la legittimità della decisione del Tribunale: in zona sismica, nessuna opera strutturale può essere eseguita senza preventiva comunicazione e progetto depositato.
Si tratta di un obbligo inderogabile, che permane anche quando l’intervento:
- è di lieve entità o di natura migliorativa;
- non comporta variazioni di sagoma o volume;
- ricade in aree considerate a bassa o media sismicità.
Uno degli aspetti più significativi della pronuncia è l’aver ribadito che la disciplina antisismica non si sovrappone, ma si aggiunge a quella edilizia.
Un intervento può essere formalmente conforme sotto il profilo urbanistico, ma comunque illegittimo sul piano strutturale se realizzato in violazione degli obblighi di preavviso e deposito.
Il reato previsto dall’art. 95 del Testo Unico è un reato di pericolo astratto, nel quale la sola omissione dell’obbligo di comunicazione o di progetto è sufficiente a integrare la contravvenzione.
Non è necessario che l’opera arrechi un danno né che comporti una concreta instabilità: ciò che rileva è l’aver escluso l’amministrazione dal controllo preventivo sulla sicurezza.
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