Affidamento diretto sottosoglia: l’obbligo di motivazione resta anche in presenza di discrezionalità
Il TAR Sardegna ricorda che anche negli affidamenti diretti, pur caratterizzati da ampia discrezionalità, la stazione appaltante deve spiegare le ragioni della scelta e rispettare la lex di gara.
Quando si parla di affidamento diretto, quanto è davvero “libera” la stazione appaltante nella scelta del contraente? E fino a che punto può esercitare la propria discrezionalità senza motivare la sua scelta? È sufficiente richiamare la fiducia o serve sempre una motivazione chiara e coerente con le regole di gara?
Affidamento diretto sottosoglia e obbligo di motivazione: la sentenza del TAR Sardegna
Sono domande che ricorrono spesso quando si parla delle procedure di cui all’art. 50 del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti) da utilizzarsi per l'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie europee (c.d. “sottosoglia”). Domande a cui abbiamo dedicato lo Speciale affidamenti sottosoglia (a cura del dott. Pierluigi Girlando) ma che, periodicamente, ricevono l’intervento della giustizia amministrativa per chiarirne i contorni.
È il caso della sentenza n. 793 del 3 ottobre 2025, mediante la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna è entrato nel merito di una procedura sottosoglia avviata tramite RDO (Richiesta Di Offerta) sul MEPA (Mercato Elettronico) ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) (affidamento diretto), del D. Lgs. 36/2023, seppur sviluppatasi mediante un confronto di preventivi.
Alla gara avevano partecipato due operatori. L’amministrazione aveva disposto l’esclusione di un’impresa concorrente, ritenendo non conformi gli impianti di trattamento indicati nell’offerta, e aveva affidato il servizio a un altro operatore. L’impresa esclusa ha impugnato la decisione sostenendo che la stazione appaltante aveva interpretato in modo errato la lex specialis e aveva introdotto, in corso di procedura, un requisito non previsto dal capitolato tecnico.
Secondo l’amministrazione, come già evidenziato dall’ANAC in diversi pareri e confermato dalla giurisprudenza più recente, il fatto di richiedere più preventivi o di indicare criteri orientativi di selezione non trasforma l’affidamento diretto in una vera e propria gara. Si tratta pur sempre di una procedura semplificata e fiduciaria, nella quale la stazione appaltante non è tenuta a svolgere un confronto comparativo strutturato tra le offerte, né a effettuare una valutazione ponderata dei punteggi o dei contenuti proposti dagli operatori. Diverso il giudizio del TAR.
Documenti Allegati
Sentenza TAR Sardegna 3 ottobre 2025, n. 793IL NOTIZIOMETRO