Affidamento diretto sottosoglia: l’obbligo di motivazione resta anche in presenza di discrezionalità

Il TAR Sardegna ricorda che anche negli affidamenti diretti, pur caratterizzati da ampia discrezionalità, la stazione appaltante deve spiegare le ragioni della scelta e rispettare la lex di gara.

di Redazione tecnica - 07/10/2025

Quadro normativo di riferimento

Per comprendere il ragionamento del TAR, occorre partire da due articoli chiave del D.Lgs. n. 36/2023, che insieme disegnano l’equilibrio tra semplificazione e garanzie di trasparenza.

L’art. 50 disciplina gli affidamenti diretti sotto soglia, consentendo alle stazioni appaltanti di scegliere il contraente anche attraverso un semplice confronto di preventivi. Tuttavia, questa libertà non è assoluta: le decisioni devono sempre essere “giustificate” in base a criteri di economicità, qualità e coerenza con il principio del risultato.

L’art. 17, comma 2, aggiunge un passaggio fondamentale: in caso di affidamento diretto, l’amministrazione deve specificare nell’atto di affidamento “le ragioni della scelta” e i requisiti dell’operatore economico selezionato.
È un obbligo che non nasce da formalismo burocratico, ma da un principio di buona amministrazione. Significa che la semplificazione procedurale non elimina la responsabilità di motivare: l’amministrazione può scegliere liberamente, ma deve saper spiegare perché quella scelta è la migliore.

A questi articoli si affianca l’Allegato I.1, che definisce l’affidamento diretto come decisione “discrezionale”, ma “nel rispetto dei principi” del Codice, tra cui la trasparenza, la concorrenza e il principio del risultato.

In sostanza: libertà sì, ma sempre motivata.

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