Legge di Bilancio 2026: le modifiche al Testo Unico Edilizia che cambiano sanatorie, doppia conformità e stato legittimo
Gli emendamenti alla Legge di Bilancio 2026 propongono modifiche profonde agli articoli 34-ter, 36, 36-bis e 9-bis del Testo Unico Edilizia: dalla possibile eliminazione della doppia conformità all’introduzione di sanzioni fisse e nuovi criteri per lo stato legittimo.
Le proposte di emendamento alla Legge di Bilancio
Di seguito il testo degli emendamenti presentate al Senato, mentre nei prossimi paragrafi entreremo nel dettaglio di ogni singola proposta.
Emendamento 9.0.5
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Articolo 9-bis - Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante il Testo unico in materia edilizia
Al decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380 apportare le seguenti modificazioni:
- all'articolo 34 ter, al comma 1 sostituire le parole "che costituiscono parziale" con le seguenti: "realizzate in" e al comma 4 sopprimere la parola "parziali" e sostituire le parole "alla disciplina delle tolleranze costruttive di cui all'articolo 34 bis" con le seguenti: "al pagamento di una sanzione pari ad euro 1.032,00 il cui versamento concorre alla formazione dello stato legittimo di cui all'articolo 9 bis."
- all'articolo 36, comma 1, sopprimere le parole: "sia al momento della realizzazione dello stesso, sia";
- all'articolo 36 bis, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. In caso di interventi realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire o dalla segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 34 ovvero in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 37, fino alla scadenza dei termini di cui all'articolo 34, comma 1 e comunque fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell'abuso o l'attuale proprietario dell'immobile possono ottenere il permesso di costruire e presentare la segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica nonché ai requisiti prescritti dalla disciplina edilizia vigente al momento della presentazione della domanda. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle variazioni essenziali di cui all'articolo 32." e al comma 5, lettera a), aggiungere in fine il seguente periodo: "In ogni caso il versamento non dovrà essere inferiore ad euro 2.500,00" e sostituire la lettera b) con la seguente: "b) di 2.068,00 euro ove l'intervento sia eseguito in assenza della segnalazione certificata di inizio attività o in difformità da essa, nei casi di cui all'articolo 37, e di euro 1.032,00 ove l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda."
Conseguentemente
- all'articolo 9 bis, comma 1 bis, terzo periodo, dopo le parole "di cui all'articolo 34 bis" inserire le seguenti: "e la sanzione prevista dall'articolo 34 ter, comma 4".
- all'articolo 36, comma 2, dopo le parole "prevista dall'articolo 16" aggiungere le seguenti: "e non inferiore ad euro 3.000,00"
Emendamento 9.0.6
Dopo l'articolo inserire il seguente:
"Art. 9-bis. (Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante il Testo unico in materia edilizia)
1.Al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 36, comma 1, sopprimere le parole: "sia al momento della realizzazione dello stesso, sia";
b) all'articolo 36 bis, il comma 1 è sostituito dal seguente: "In caso di interventi realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire o dalla segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 34 ovvero in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 37, fino alla scadenza dei termini di cui all'articolo 34, comma 1 e comunque fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell'abuso o l'attuale proprietario dell'immobile possono ottenere il permesso di costruire e presentare la segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica nonché ai requisiti prescritti dalla disciplina edilizia vigente al momento della presentazione della domanda. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle variazioni essenziali di cui all'articolo 32.".
Emendamento 9.0.7
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 9-bis
1.All'articolo 36 bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380 apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) aggiungere in fine il seguente periodo: "In ogni caso il versamento non dovrà essere inferiore ad euro 2.500,00"
b) sostituire la lettera b) con la seguente: "b) di 2.068,00 euro ove l'intervento sia eseguito in assenza della segnalazione certificata di inizio attività o in difformità da essa, nei casi di cui all'articolo 37, e di euro 1.032,00 ove l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda."
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