Legge di Bilancio 2026: le modifiche al Testo Unico Edilizia che cambiano sanatorie, doppia conformità e stato legittimo

Gli emendamenti alla Legge di Bilancio 2026 propongono modifiche profonde agli articoli 34-ter, 36, 36-bis e 9-bis del Testo Unico Edilizia: dalla possibile eliminazione della doppia conformità all’introduzione di sanzioni fisse e nuovi criteri per lo stato legittimo.

di Gianluca Oreto - 10/12/2025

Emendamento 9.0.5: ampliato il “condono edilizio” e ridotte le sanzioni

L’emendamento 9.0.5 interviene simultaneamente su tre articoli centrali del Testo Unico Edilizia – 34-ter, 36 e 36-bis – e, in via conseguenziale, anche sull’articolo 9-bis. Si tratta del pacchetto più ampio e incisivo tra quelli presentati.

Relativamente all’art. 34-ter (Casi particolari di interventi eseguiti in parziale difformità dal titolo) – che su queste pagine abbiamo più volte definito un vero e proprio condono edilizio – viene proposta:

  • l’estensione a tutte le varianti in corso d’opera realizzate in difformità dal titolo (mentre la versione vigente è limitate alle parziali difformità) modificando il comma 1;
  • la sostituzione del rinvio alla disciplina delle tolleranze costruttive al pagamento di una mini-sanzione di euro 1.032,00, il cui versamento concorre alla formazione dello stato legittimo di cui all’articolo 9-bis, relativamente alla cosiddetta “agibilità sanante” (comma 4).

Per quanto concerne l’accertamento di conformità “ordinario”, l’attuale versione dell’art. 36 del Testo Unico Edilizia, consente la sanatoria degli abusi più gravi solo se in possesso della cosiddetta doppia conformità “simmetrica” o “pesante”. L’intervento deve risultare conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazionesia al momento della presentazione della domanda.

L’emendamento in questione propone di sopprimere dal comma 1 dell’art. 36, le parole "sia al momento della realizzazione dello stesso, sia", eliminando di fatto il requisito della doppia conformità e richiedendo che l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della presentazione della domanda.

Ultima modifica che riguarda l’art. 36 è relativa al comma 2 e l’introduzione di un importo minimo di 3.000 euro per l’oblazione.

Relativamente alla nuova sanatoria semplificata, viene proposta:

  • la sostituzione integrale del comma 1 che diventerebbe il seguente:
    1. In caso di interventi realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire o dalla segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 34 ovvero in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 37, fino alla scadenza dei termini di cui all'articolo 34, comma 1 e comunque fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell'abuso o l'attuale proprietario dell'immobile possono ottenere il permesso di costruire e presentare la segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica nonché ai requisiti prescritti dalla disciplina edilizia vigente al momento della presentazione della domanda. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle variazioni essenziali di cui all'articolo 32".
  • la modifica del comma 5, lettera a) con l’introduzione alla fine del seguente periodo: "In ogni caso il versamento non dovrà essere inferiore ad euro 2.500,00"
  • la sostituzione della lettera b) del comma 5 con la seguente: "b) di 2.068,00 euro ove l'intervento sia eseguito in assenza della segnalazione certificata di inizio attività o in difformità da essa, nei casi di cui all'articolo 37, e di euro 1.032,00 ove l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.

Con queste proposte di emendamento si chiede:

  • l’ulteriore modifica della doppia conformità asimmetrica (o leggera) con la conformità urbanistica ed edilizia al momento della domanda, senza riferimento alla disciplina edilizia dell’epoca dell’abuso;
  • l’obbligo che l’importo dell’oblazione non possa essere «inferiore a euro 2.500,00»
  • la previsione di sanzioni fisse pari a:
    • 2.068 euro per le ipotesi di assenza/difformità da SCIA (art. 37);
    • 1.032 euro nei casi in cui l’intervento risulti conforme sia alla realizzazione sia alla domanda.

Da queste modifiche ne scaturisce una ulteriore che riguarda l’art. 9-bis, comma 1-bis, e l’espressa previsione che la sanzione prevista dall’articolo 34-ter, comma 4 concorra alla formazione dello stato legittimo (che, in effetti, al momento manca dal testo).

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