Legge di Bilancio 2026: le modifiche al Testo Unico Edilizia che cambiano sanatorie, doppia conformità e stato legittimo
Gli emendamenti alla Legge di Bilancio 2026 propongono modifiche profonde agli articoli 34-ter, 36, 36-bis e 9-bis del Testo Unico Edilizia: dalla possibile eliminazione della doppia conformità all’introduzione di sanzioni fisse e nuovi criteri per lo stato legittimo.
Emendamento 9.0.7: importi minimi e sanzioni fisse per la nuova sanatoria semplificata
L’emendamento 9.0.7 interviene esclusivamente sull’articolo 36-bis del Testo Unico Edilizia, concentrandosi sulla disciplina economica della nuova sanatoria semplificata. Si tratta di un intervento più puntuale rispetto ai precedenti, ma che completa il quadro già tracciato dagli emendamenti 9.0.5 e 9.0.6, introducendo una vera e propria “tariffazione” uniforme delle irregolarità edilizie.
Relativamente all’art. 36-bis, comma 5, vengono proposte tre modifiche:
- alla lettera a), che già prevede un’oblazione
parametrata al contributo di costruzione, viene aggiunto il
seguente periodo:
«In ogni caso il versamento non dovrà essere inferiore ad euro 2.500,00».
È la stessa logica già vista nell’emendamento 9.0.5: anche la sanatoria semplificata deve prevedere un importo minimo inderogabile, indipendente dal calcolo del contributo di costruzione.
- la lettera b) viene integralmente
sostituita con il seguente testo:
«b) di 2.068,00 euro ove l'intervento sia eseguito in assenza della segnalazione certificata di inizio attività o in difformità da essa, nei casi di cui all'articolo 37, e di euro 1.032,00 ove l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.»
Si consolidano così due scaglioni di importo:
- 2.068 euro per le ipotesi più gravi, cioè le opere eseguite in assenza della SCIA o in difformità da essa (art. 37);
- 1.032 euro per gli interventi che risultano conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia sia al momento della realizzazione sia al momento della domanda (una sorta di sanatoria per irregolarità “formali”).
Questa impostazione risponde a due obiettivi:
- uniformare gli importi sul territorio nazionale, eliminando la variabilità attuale dovuta alla valorizzazione del “doppio dell’aumento del valore venale” dell’immobile;
- semplificare l’attività istruttoria degli uffici comunali, rendendo immediatamente determinabile la sanzione, senza necessità di stime o valutazioni complesse.
Si tratta di un intervento che va letto in continuità con l’emendamento 9.0.5:
- viene confermata la scelta di introdurre minimi obbligatori per le oblazioni;
- viene adottato un sistema di sanzioni fisse che sostituisce il meccanismo oggi previsto dall’art. 36-bis, molto più articolato e legato al valore venale dell’immobile;
- si rafforza l’idea di una sanatoria semplificata che opera attraverso un binomio costante: conformità attuale + pagamento forfettario.
È importante sottolineare che l’emendamento 9.0.7 non interviene sui presupposti della sanatoria (già profondamente modificati dagli emendamenti 9.0.5 e 9.0.6), ma unicamente sul regime sanzionatorio. Tuttavia, questa modifica contribuisce in modo significativo a definire il nuovo assetto della disciplina repressiva:
- per gli interventi minori si prevede una soglia fissa “accessibile”;
- per gli interventi privi di SCIA viene introdotto un importo dedicato;
- per tutte le sanatorie semplificate si inserisce un minimo inderogabile di 2.500 euro.
L’effetto combinato è quello di rendere la nuova sanatoria non solo più prevedibile sul piano tecnico, ma anche più “standardizzabile” sul piano economico, con un’attenuazione del ruolo della valutazione caso per caso.
In sintesi, l’emendamento 9.0.7 completa il mosaico degli interventi economici sui procedimenti di sanatoria semplificata: la regolarizzazione delle difformità edilizie minori si trasforma sempre più in un percorso definito da importi minimi e sanzioni fisse, che affiancano – e in alcuni casi sostituiscono – la precedente logica basata sulle stime del valore venale e sui parametri tecnico-urbanistici.
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