Legittimazione a ricorrere nelle gare: quando il non partecipante non può impugnare l’aggiudicazione

Il TAR Brescia chiarisce che la partecipazione alla gara è il presupposto della legittimazione ad agire: interesse strumentale e problemi tecnici non bastano

di Redazione tecnica - 17/12/2025

In materia di gare d'appalto, non è raro che operatori economici rimasti fuori dalla competizione - per difficoltà tecniche, problemi organizzativi o scelte imprenditoriali rivelatesi ex post penalizzanti - tentino di recuperare la propria posizione attraverso il ricorso alla giustizia amministrativa, invocando un interesse alla riedizione della gara o richiamando esigenze di tutela della concorrenza.

In questo passaggio si annida spesso una confusione di fondo tra interesse di fatto e legittimazione a ricorrere, con il rischio di attribuire al giudizio una funzione surrogatoria della partecipazione alla procedura.

È in questo contesto che si colloca la sentenza del TAR Lombardia del 21 novembre 2025, n. 1061, che consente di tornare su alcuni dubbi sull’argomento: può un operatore economico che non ha presentato offerta impugnare l’aggiudicazione di una gara pubblica? È sufficiente invocare un interesse “strumentale” alla riedizione della procedura per accedere alla tutela giurisdizionale?

E quale rilievo assumono, in questo quadro, i problemi tecnici verificatisi nella fase di presentazione dell’offerta?

Legittimazione a ricorrere nelle gare pubbliche: quando la partecipazione diventa decisiva

La controversia in esame prende avvio proprio da una procedura di gara alla quale un operatore economico non aveva presentato offerta. Secondo quanto dedotto in giudizio, l’omessa partecipazione non sarebbe stata frutto di una scelta volontaria, ma conseguenza di problemi tecnici insorti in prossimità della scadenza del termine per la trasmissione delle offerte.

Sulla base di tali circostanze, l’operatore aveva chiesto alla stazione appaltante la riapertura o la proroga dei termini di gara. L’istanza era stata però respinta e la procedura era proseguita fino all’aggiudicazione.

A quel punto, l’OE aveva impugnato non solo il diniego di riapertura dei termini, ma anche l’aggiudicazione, sostenendo di avere un interesse alla rinnovazione della gara e contestando la legittimità dell’esito della procedura.

Il ricorso mirava dunque a rimettere in discussione l’intera gara, nonostante la mancata partecipazione alla fase competitiva.

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