Locali interrati, pergolati e vincolo paesaggistico: qualificazione opere su funzione e impatto
Il Consiglio di Stato chiarisce che anche opere interrate e pergolati chiusi, se funzionali all’uso abitativo e realizzati in area vincolata, richiedono permesso di costruire e autorizzazione paesaggistica
Come vanno qualificati i manufatti realizzati in aree vincolate quando assumono forma apparentemente precaria, ma sono di fatto funzionali all’uso abitativo? È sufficiente occultare un’opera per sottrarla all’obbligo di titolo edilizio? E se l’Amministrazione si limita a recepire il verbale della Guardia di Finanza, si può parlare di difetto di istruttoria?
Abusi edilizi interrati, pergolati e vincolo paesaggistico: interviene il Consiglio di Stato
Ha risposto a queste domande il Consiglio di Stato che, con la sentenza n. 503 del 23 gennaio 2025, ha affrontato uno di quei casi in cui la rilevanza edilizia si misura non solo sulla volumetria ma anche sulla capacità dell’intervento di modificare stabilmente il territorio, rafforzando l’orientamento secondo cui il titolo edilizio è richiesto anche per i volumi interrati destinati ad uso residenziale e che anche in edilizia libera occorre fare sempre attenzione ai vincoli paesaggistici.
Nel caso oggetto dell’intervento del Consiglio di Stato viene impugnata dinanzi al TAR un’ordinanza con la quale il Comune aveva ordinato la demolizione di opere edilizie realizzate “in assenza di permesso di costruire” ovvero:
- un corpo edilizio interrato, rifinito internamente come unità abitativa, accessibile da una botola e visivamente mascherato da una copertura vegetale;
- una chiusura di veranda e pergolati, effettuata mediante infissi in legno e vetrate a pacchetto, tale da configurare un vero e proprio locale residenziale.
L’immobile era collocato in area soggetta a vincolo paesaggistico, prossima al demanio marittimo, e le opere erano state scoperte a seguito di un sopralluogo della Guardia di Finanza.
Documenti Allegati
Sentenza Consiglio di Stato 23 gennaio 2025, n. 503IL NOTIZIOMETRO