Locali interrati, pergolati e vincolo paesaggistico: qualificazione opere su funzione e impatto
Il Consiglio di Stato chiarisce che anche opere interrate e pergolati chiusi, se funzionali all’uso abitativo e realizzati in area vincolata, richiedono permesso di costruire e autorizzazione paesaggistica
Le censure dell’appellante
Nel proporre appello contro la sentenza di primo grado, la ricorrente ha articolato una serie di rilievi volti a mettere in discussione la legittimità dell’ordinanza di demolizione e l’adeguatezza dell’istruttoria amministrativa. In primo luogo, ha sostenuto che le opere contestate – sia il vano interrato che il pergolato – avessero natura pertinenziale e non fossero idonee a generare nuova volumetria. Secondo questa impostazione, si sarebbe trattato di manufatti di modesta entità, privi di impatto visivo rilevante, tali da non richiedere un autonomo titolo edilizio.
Un ulteriore argomento ha riguardato la presunta precarietà della struttura lignea e delle vetrate, descritte come elementi facilmente amovibili e dunque non idonei a configurare una trasformazione edilizia stabile e permanente. In sostanza, l’appellante ha cercato di ricondurre l’intervento a un uso temporaneo e minimale, privo di significatività sotto il profilo urbanistico-paesaggistico.
A questo si è aggiunta la questione dell’affidamento: la ricorrente ha lamentato di aver agito nella convinzione della legittimità delle opere, anche alla luce della mancanza di contestazioni precedenti da parte dell’amministrazione comunale. In tale contesto, la demolizione sarebbe apparsa sproporzionata e lesiva del principio di buona fede.
Infine – e questo è il cuore del primo motivo di gravame – è stato censurato il comportamento dell’Amministrazione per aver omesso una propria autonoma istruttoria, limitandosi a recepire il verbale della Guardia di Finanza. Secondo l’appellante, l’ente locale avrebbe dovuto svolgere un accertamento diretto e completo, sia sul piano urbanistico che paesaggistico, valutando puntualmente lo stato dei luoghi e il quadro normativo applicabile. In assenza di questa attività istruttoria, l’ordinanza sarebbe viziata da travisamento dei fatti, difetto di motivazione e sviamento di potere.
Documenti Allegati
Sentenza Consiglio di Stato 23 gennaio 2025, n. 503IL NOTIZIOMETRO