Locali interrati, pergolati e vincolo paesaggistico: qualificazione opere su funzione e impatto

Il Consiglio di Stato chiarisce che anche opere interrate e pergolati chiusi, se funzionali all’uso abitativo e realizzati in area vincolata, richiedono permesso di costruire e autorizzazione paesaggistica

di Redazione tecnica - 25/07/2025

Titolo obbligatorio anche per opere interrate

Il Consiglio di Stato ha, innanzitutto, precisato che l’opera interrata in oggetto, dotata di ambienti abitativi e impianti completi, rientra a pieno titolo nella nozione di “nuova costruzione” ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. e.1 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia).

L’occultamento visivo, come il mascheramento con elementi naturali o artificiali (prato, teli, pannelli), non incide sulla natura edilizia del manufatto, né sulla necessità di autorizzazione paesaggistica. Decisiva è la sua effettiva funzionalità all’uso umano stabile e continuativo, anche se collocato sotto il piano di campagna.

Inoltre, è stato ribadito che l’adozione dell’ordinanza di demolizione costituisce atto vincolato, privo di margini discrezionali, e che l’eventuale affidamento soggettivo dell’interessato non può mai giustificare il mantenimento di opere abusive.

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