Legge di Bilancio 2026: prezzari, bonus edilizi, rigenerazione urbana e rinuncia abdicativa

Le norme su lavori pubblici ed edilizia concentrate nell’articolo unico della manovra: prezzari, bonus, rigenerazione urbana e rinuncia alla proprietà

di Redazione tecnica - 29/12/2025

Sembra un copione scritto da anni e, anche questa volta, si ripete. La nuova Legge di Bilancio viaggia verso la conclusione del suo iter parlamentare con il passaggio ormai rituale del voto di fiducia, questa volta alla Camera dei Deputati, dopo l’approvazione al Senato.

Sul sito della Camera è stata infatti pubblicata la comunicazione ufficiale: il Governo ha posto la questione di fiducia sul disegno di legge di bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e sul bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028. Un testo già licenziato da Palazzo Madama e ora all’esame di Montecitorio, con un calendario che lascia poco spazio all’immaginazione.

Le dichiarazioni di voto sono previste in Aula alle ore 18.40, mentre dalle 20.20 si procederà con la chiama per appello nominale. A seguire, dalle 22, l’esame degli ordini del giorno presentati. Una scansione temporale che conferma come la fase decisiva della manovra si giochi tutta nel giro di poche ore, con tempi contingentati e margini di intervento parlamentare ridotti al minimo.

È una dinamica ormai consolidata: la Legge di Bilancio arriva a fine anno, compressa tra scadenze inderogabili e l’esigenza di garantire la continuità finanziaria dello Stato. La fiducia diventa così lo strumento per chiudere rapidamente il percorso, evitando modifiche sostanziali e mettendo al riparo l’impianto complessivo del provvedimento.

La struttura della Legge di Bilancio 2026

Come ormai accade da anni, anche la Legge di Bilancio 2026 non è costruita per articoli tematici, ma segue una struttura fortemente contabile. Il provvedimento si articola in due grandi sezioni: una prima parte dedicata alle misure quantitative per il raggiungimento degli obiettivi programmatici e una seconda parte riservata all’approvazione degli stati di previsione dei singoli Ministeri.

La Sezione I contiene un unico articolo, l’articolo 1, dedicato ai risultati differenziali del bilancio dello Stato. La Sezione II è invece interamente incentrata sugli stati di previsione, articolati per ciascun Ministero, fino alle disposizioni finali sull’entrata in vigore.

Una struttura che conferma come la Legge di Bilancio resti, prima di tutto, uno strumento di autorizzazione della spesa, più che un testo ordinato per politiche pubbliche o settori di intervento.

Ecco la struttura completa:

SEZIONE I: MISURE QUANTITATIVE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI

  • Art. 1. (Risultati differenziali del bilancio dello Stato)

SEZIONE II: APPROVAZIONE DEGLI STATI DI PREVISIONE

  • Art. 2. (Stato di previsione dell’entrata)
  • Art. 3. (Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze e disposizioni relative)
  • Art. 4. (Stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy e disposizioni relative)
  • Art. 5. (Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e disposizioni relative)
  • Art. 6. (Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni relative)
  • Art. 7. (Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e disposizioni relative)
  • Art. 8. (Stato di previsione del Ministero dell’istruzione e del merito e disposizioni relative)
  • Art. 9. (Stato di previsione del Ministero dell’interno e disposizioni relative)
  • Art. 10. (Stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica)
  • Art. 11. (Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e disposizioni relative)
  • Art. 12. (Stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca)
  • Art. 13. (Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative)
  • Art. 14. (Stato di previsione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e disposizioni relative)
  • Art. 15. (Stato di previsione del Ministero della cultura e disposizioni relative)
  • Art. 16. (Stato di previsione del Ministero della salute e disposizioni relative)
  • Art. 17. (Stato di previsione del Ministero del turismo)
  • Art. 18. (Totale generale della spesa)
  • Art. 19. (Quadro generale riassuntivo)
  • Art. 20. (Disposizioni diverse)
  • Art. 21. (Entrata in vigore)
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