Manutenzione su opere abusive e condono edilizio: quando l’intervento è legittimo
Il Consiglio di Stato chiarisce che, in pendenza di domanda di condono, la manutenzione ordinaria o straordinaria è consentita se non altera le caratteristiche essenziali del manufatto
È possibile eseguire lavori su un manufatto abusivo per il quale è stata presentata domanda di condono? E, soprattutto, fino a che punto l’intervento può considerarsi legittimo senza incorrere in un nuovo abuso edilizio?
Manutenzione su opere abusive: quando è legittima in pendenza di condono?
A chiarire alcune questioni strettamente legate ai poteri repressivi del Comune e ai diritti del cittadino in pendenza di un procedimento di sanatoria è il Consiglio di Stato, con la sentenza 14 ottobre 2025, n. 8040, che ha annullato un’ordinanza di demolizione disposta da un Comune, ribadendo l’obbligo dell’Amministrazione di svolgere un’istruttoria completa e di distinguere le opere di mera manutenzione da quelle effettivamente nuove o difformi.
Il caso riguarda un immobile realizzato negli anni ’50, per il quale il proprietario aveva presentato due domande di condono, ai sensi della legge n. 47/1985 (c.d. "Primo condono edilizio") e della legge n. 729/1994 (c.d. "Secondo condono edilizio") per regolarizzare l’abitazione, comprendente anche una tettoia esterna.
A seguito di lavori di manutenzione consistenti nella sostituzione di alcuni pali in ferro, il Comune aveva ordinato la demolizione della tettoia, ritenendo che fosse stata integralmente sostituita e ampliata.
Il TAR aveva confermato la legittimità dell’ordine di demolizione, ma il proprietario aveva impugnato la decisione sostenendo che si trattasse di meri lavori di manutenzione e che l’Amministrazione non avesse verificato correttamente lo stato delle pratiche di condono ancora pendenti.
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