Mancata cessione aree standard: i criteri di calcolo per la monetizzazione

Il Comune di Milano approva le regole per la monetizzazione delle aree destinate a standard: come si calcola l’utilità economica e quali sono gli impatti sugli oneri a carico dei privati

di Redazione tecnica - 03/07/2025

Con la Determina Dirigenziale del 30 giugno 2025, n. 5322il Comune di Milano ha approvato i criteri e la metodologia per calcolare l’utilità economica derivante dalla mancata cessione delle aree destinate a standard urbanistici.

Si concretizza così un passaggio importante per garantire trasparenza e coerenza nell’applicazione dell’art. 46 della Legge Regionale Lombardia 12/2005 e per definire in modo puntuale il corrispettivo dovuto dagli operatori in caso di monetizzazione delle dotazioni territoriali.

Monetizzazione aree standard: il Comune di Milano approva i criteri di calcolo

La possibilità di sostituire la cessione gratuita delle aree destinate a standard urbanistici con un corrispettivo economico è prevista dall’art. 46, comma 1, lett. a) della Legge Regionale Lombardia 12/2005. La norma stabilisce che, qualora il Comune ritenga la cessione non opportuna o non possibile in ragione di estensione, localizzazione o programmi di intervento, il soggetto attuatore debba corrispondere una somma commisurata all’utilità economica conseguita, e comunque mai inferiore al costo di acquisizione di aree analoghe: "…qualora l'acquisizione di tali aree non risulti possibile o non sia ritenuta opportuna dal comune in relazione alla loro estensione, conformazione o localizzazione, ovvero in relazione ai programmi comunali di intervento, la convenzione può prevedere, in alternativa totale o parziale della cessione, che all'atto della stipulazione i soggetti obbligati corrispondano al comune una somma commisurata all'utilità economica conseguita per effetto della mancata cessione e comunque non inferiore al costo dell'acquisizione di altre aree…".

Sulla base di questa cornice normativa, la Delibera di Giunta Comunale n. 1512 del 6 dicembre 2024 aveva approvato una tabella con valori minimi e massimi di monetizzazione, differenziati per zona omogenea.

Adesso la Determina Dirigenziale n. 5322/2025 definisce criteri e modalità operative per applicare correttamente questi valori, con particolare riferimento agli interventi convenzionati e ai piani attuativi.

La scelta di collegare la monetizzazione al profitto atteso dell’operazione immobiliare (50% del valore di trasformazione) rappresenta un notevole passo avanti verso il principio di equità perequativa, sancito dall’art. 46 della L.R. 12/2005: chi ottiene un vantaggio edificatorio corrisponde un valore proporzionato al reale beneficio economico.

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