Monitoraggio ambientale escluso dal limite del 2%: interviene il MIT
Il MIT (parere n. 3524/2025) chiarisce l’interpretazione dell’art. 5, lett. d), Allegato I.7 del Codice dei contratti: il tetto percentuale riguarda solo le opere di mitigazione e compensazione.
Il quadro economico di un’opera pubblica è una delle sezioni più delicate della progettazione. Non si tratta solo di suddividere le voci di spesa, ma di rispettare vincoli e percentuali fissati direttamente dal Codice dei contratti pubblici.
Monitoraggio ambientale escluso dal limite del 2%: il parere del MIT
Il tema (certamente rilevante) è stato oggetto di un dubbio interpretativo posto sotto la lente del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT): In particolare: i costi per il monitoraggio ambientale rientrano nel limite del 2% previsto per le opere di mitigazione e compensazione dell’impatto ambientale e sociale?
Per chiarire la questione è intervenuto il Supporto Giuridico del MIT con il parere n. 3524 del 3 giugno 2025, che fornisce un’interpretazione utile per stazioni appaltanti e professionisti.
Il quesito nasce dall’interpretazione dell’art. 5, lett. d), dell’Allegato I.7 al D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti), che disciplina la struttura del quadro economico dell’opera. La norma elenca due voci distinte:
- “opere di mitigazione e di compensazione dell’impatto ambientale e sociale”, con il limite massimo del 2% del costo complessivo dell’opera;
- “costi per il monitoraggio ambientale”, indicati nella stessa lettera.
Il dubbio è se anche il monitoraggio rientrasse in quel tetto percentuale.
Il MIT ha escluso questa interpretazione: il limite del 2% riguarda solo le opere di mitigazione e compensazione, mentre i costi per il monitoraggio ambientale costituiscono una voce autonoma, non soggetta a tale percentuale.
Documenti Allegati
Parere Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 3 giugno 2025, n. 3524IL NOTIZIOMETRO