Monitoraggio ambientale escluso dal limite del 2%: interviene il MIT

Il MIT (parere n. 3524/2025) chiarisce l’interpretazione dell’art. 5, lett. d), Allegato I.7 del Codice dei contratti: il tetto percentuale riguarda solo le opere di mitigazione e compensazione.

di Redazione tecnica - 10/09/2025

Analisi tecnica

Dal punto di vista operativo, la distinzione chiarita dal MIT ha un impatto concreto:

  • le opere di mitigazione e compensazione (ad esempio barriere antirumore, piantumazioni, sistemi di schermatura visiva, compensazioni sociali) devono rimanere entro il limite del 2% del costo complessivo;
  • i monitoraggi ambientali (controlli di qualità dell’aria, dell’acqua, del suolo, rumore, vibrazioni, ecc.) sono invece finanziabili senza questo vincolo, fermo restando che rientrano comunque nelle somme a disposizione della stazione appaltante.

La scelta del legislatore appare razionale: i costi di monitoraggio non sono facilmente predeterminabili e possono variare sensibilmente a seconda della tipologia e durata dell’opera, delle prescrizioni delle autorità ambientali e delle condizioni del contesto. Legarli a un limite rigido avrebbe potuto creare difficoltà nella corretta esecuzione degli obblighi ambientali.

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