Monitoraggio ambientale escluso dal limite del 2%: interviene il MIT

Il MIT (parere n. 3524/2025) chiarisce l’interpretazione dell’art. 5, lett. d), Allegato I.7 del Codice dei contratti: il tetto percentuale riguarda solo le opere di mitigazione e compensazione.

di Redazione tecnica - 10/09/2025

Conclusioni operative

Il nuovo intervento del Supporto Giuridico del MIT chiarisce in modo netto il dubbio interpretativo che i costi per il monitoraggio ambientale non sono soggetti al limite del 2% previsto per le opere di mitigazione e compensazione ambientale e sociale.

Per le stazioni appaltanti questo significa:

  • distinguere correttamente, in fase di redazione del quadro economico, tra opere di mitigazione/compensazione (con tetto del 2%) e monitoraggi ambientali (senza tetto);
  • programmare le risorse necessarie per i monitoraggi senza vincoli percentuali, ma nel rispetto della congruità e della coerenza con le prescrizioni autorizzative;
  • evitare interpretazioni restrittive che potrebbero compromettere il rispetto delle normative ambientali e l’esito positivo delle verifiche.
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