Chi può essere nominato Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza in un Ordine professionale? Fino a che punto le esigenze organizzative possono incidere su una scelta che, per sua natura, richiede autonomia e indipendenza? E quali sono i rischi quando la funzione di controllo viene attribuita a chi fa già parte dell’organo di indirizzo?
Sono questioni che emergono soprattutto negli Ordini di dimensioni ridotte, dove l’assenza di figure dirigenziali rende spesso complessa l’individuazione del RPCT.
Su questi aspetti è intervenuta l’ANAC, con il Parere del 28 gennaio 2026, n. 188, soffermandosi in modo puntuale sulla non opportunità della nomina del Vicepresidente e chiarendo i profili di criticità che tale scelta può determinare sul piano organizzativo e funzionale.
RPCT negli Ordini Professionali: le indicazioni di ANAC
Il parere si inserisce nel solco degli orientamenti già espressi dall’Autorità e ne chiarisce l’applicazione concreta in relazione agli assetti organizzativi tipici degli enti ordinistici.
Il caso trae origine da una richiesta formulata da un Ordine professionale, chiamato a individuare il RPCT in un contesto caratterizzato dall’assenza di figure dirigenziali. Nel valutare le possibili soluzioni organizzative, l’Ordine aveva preso in considerazione la nomina del Vicepresidente, richiedendo un chiarimento sulla compatibilità di tale scelta con la disciplina anticorruzione.
È su questa ipotesi concreta che l’Autorità è intervenuta, verificando la coerenza della nomina con gli indirizzi già forniti e con le funzioni che il Vicepresidente può essere chiamato a svolgere all’interno dell’organo di governo dell’ente.
Incompatibilità funzionale tra organo di indirizzo e funzioni di controllo
Per valutare la richiesta, ANAC ha richiamato il tema della separazione tra funzioni di indirizzo e funzioni di controllo, tenendo conto del fatto che il RPCT è chiamato a svolgere attività di vigilanza, monitoraggio e segnalazione anche nei confronti dell’organo di indirizzo.
Nel caso del Vicepresidente, l’appartenenza al Consiglio dell’Ordine incide direttamente sull’autonomia valutativa richiesta al RPCT, determinando una sovrapposizione, anche solo potenziale, tra il soggetto chiamato a controllare e l’organo controllato.
Un ulteriore elemento valorizzato dall’Autorità riguarda il ruolo vicario del Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Vicepresidente può assumere temporaneamente funzioni di rappresentanza e di gestione attiva dell’ente.
Questa evenienza rafforza il rischio di interferenza tra funzioni gestionali e attività di controllo, compromettendo l’indipendenza richiesta al RPCT e rendendo problematica la concentrazione dei due ruoli nella medesima figura.
La gerarchia delle opzioni per la nomina del RPCT
ANAC richiama la gerarchia delle scelte già delineata per gli Ordini professionali:
- priorità ai dirigenti, se presenti;
- in assenza, possibilità di nominare personale interno non dirigenziale, purché dotato di adeguate competenze;
- solo in via residuale ed eccezionale, e con motivazione puntuale, attribuzione dell’incarico a un componente del Consiglio privo di deleghe gestionali.
In questo quadro, devono essere escluse le figure di Presidente, Segretario e Tesoriere e, laddove possibile, evitata anche la nomina del Vicepresidente, in ragione delle funzioni vicarie che gli sono proprie.
Ordini di piccole dimensioni e misure di presidio
Per le realtà che non dispongono di risorse idonee a garantire una piena separazione dei ruoli, ANAC ammette soluzioni organizzative flessibili, a condizione che siano adottate misure idonee a garantire l’imparzialità dei controlli.
Tra queste rientrano:
- il coinvolgimento di altro personale nelle attività di verifica;
- una rendicontazione strutturata all’organo di indirizzo;
- l’astensione del RPCT nei casi di potenziale conflitto e la devoluzione delle attività di monitoraggio ad altro soggetto.
La motivazione dell’atto di nomina
Infine, ANAC ribadisce che la scelta del RPCT resta rimessa all’autonoma determinazione dell’Ordine. Tuttavia, quando si ricorre a soluzioni residuali, la motivazione dell’atto di nomina assume rilievo decisivo, dovendo esplicitare le ragioni organizzative della scelta e le misure adottate per prevenire interferenze e conflitti funzionali.