Normativa antincendio: in Gazzetta Ufficiale le nuove scadenze per l'adeguamento di università e AFAM

Il DM Interno 14 agosto 2025 stabilisce scadenze differenziate per l’adeguamento antincendio di università e istituzioni AFAM, con obblighi immediati entro il 2025 e misure gestionali di mitigazione fino al completamento dei lavori

di Redazione tecnica - 05/09/2025

È già in vigore il nuovo Decreto del Ministero dell’Interno 14 agosto 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 204 del 3 settembre 2025, recante “Prescrizioni per l'attuazione, con scadenze differenziate, delle vigenti normative in materia di prevenzione degli incendi per gli edifici, i locali e le strutture delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica”.

Prevenzione incendi: le scadenze per l’adeguamento di università e istituti AFAM

Il provvedimento si inserisce nel quadro normativo già delineato dal DPR n. 151/2011, dal DM 26 agosto 1992 e dal Codice di prevenzione incendi (DM 3 agosto 2015 e DM 7 agosto 2017), e prevede un percorso graduale di adeguamento (art. 1) e specifiche misure gestionali di mitigazione fino al completamento dei lavori (art. 2).

In particolare, l’art, 1 stabilisce un cronoprogramma differenziato, distinguendo tra obblighi immediati e completamento definitivo.

Entro il 31 dicembre 2025

Entro la fine di quest'anno, i responsabili delle attività classificate in categoria B e C (DPR 151/2011) dovranno richiedere al Comando VV.F. la valutazione del progetto di adeguamento, se non già ottenuta.

Stesso termine per la presentazione della SCIA antincendio attestante l’attuazione almeno delle misure minime previste dal DM 26 agosto 1992: illuminazione di emergenza (punto 7.1), impianto di allarme/diffusione sonora (punto 7.1 lett. b), estintori (punto 9.2), segnaletica (punto 10), norme di esercizio (punto 12).

Entro il 31 dicembre 2027

Rimangono invece ancora due anni per le seguenti attività:

  • completamento dell’intero adeguamento alle disposizioni del DM 26 agosto 1992;
  • presentazione della SCIA antincendio attestante il pieno rispetto della normativa.

Il decreto chiarisce inoltre che l’adeguamento può essere conseguito anche applicando il Codice di prevenzione incendi (DM 3 agosto 2015 e DM 7 agosto 2017) (art. 1, comma 2), ma in questo caso resta comunque l’obbligo di presentare entro il 2025 una SCIA attestante l’attuazione di alcune misure prioritarie, tra cui:

  • soluzioni progettuali S.10.4;
  • impianti elettrici (S.10.6.1);
  • segnaletica d’esodo e orientamento (S.4.5.9);
  • controllo dell’incendio (S.6, livello di prestazione II);
  • gestione della sicurezza (S.5 e V.7.4.4);
  • rilevazione e allarme (S.7, livello II ove previsto).

Misure gestionali transitorie

Nelle more del completamento dei lavori, i responsabili delle strutture devono introdurre misure organizzative e gestionali di mitigazione del rischio, calibrate sulle carenze riscontrate nella valutazione del rischio incendio (art. 2, comma 1-2).

Tra quelle indicate a titolo esemplificativo dal decreto (art. 2, comma 3):

  • contenere il carico d’incendio entro valori compatibili con le resistenze strutturali;
  • eliminare materiali non conformi ai requisiti di reazione al fuoco;
  • garantire la compatibilità tra affollamento e sistema di esodo, eventualmente riducendo la capienza;
  • attivare sorveglianza costante sul mantenimento delle condizioni di sicurezza;
  • potenziare il numero di addetti antincendio, anche tramite personale esterno con requisiti professionali adeguati (in coerenza con il d.lgs. 36/2023);
  • assicurare la formazione del personale con corso 3-FOR e l’idoneità tecnica (DL 512/1996);
  • prevedere almeno due esercitazioni antincendio all’anno;
  • aggiornare il piano di emergenza in caso di presenza di cantieri interni.

Tutte le attività di sorveglianza ed esercitazioni devono essere annotate nel registro dei controlli (art. 2, comma 4), mentre la valutazione del rischio deve restare agli atti ed essere disponibile per le verifiche delle autorità (art. 2, comma 5).

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