Quando si parla di normativa tecnica, il primo passo è conoscerne l'esistenza (la legge non ammette ignoranza); il secondo è comprenderne le finalità; il terzo, il più insidioso, è calarla nella realtà con la maggiore prudenza possibile. Applicare una norma non è mai semplice, complice la qualità non sempre limpida dei testi e quella stratificazione di modifiche che fa perdere il filo anche allo studioso più esperto.
Lo stesso vale per la normativa sull’efficienza energetica, dove la parte più complicata è capire come e quando si applica un determinato requisito. È un terreno in cui lo stesso lavoro (un cappotto, la sostituzione dei serramenti o il rifacimento di un impianto) può ricadere in categorie diverse, con soglie, verifiche e responsabilità che cambiano a seconda di un parametro tutt'altro che intuitivo, ovvero l'incidenza dell'intervento sull'involucro.
A questa difficoltà di inquadramento risponde il nuovo Decreto Requisiti Minimi (D.M. 28 ottobre 2025), che dal 3 giugno 2026 ha riscritto le regole di classificazione dell'intervento e aggiornato i requisiti minimi di prestazione energetica che ne discendono. È una mappa con cui progettisti e certificatori energetici devono orientarsi prima ancora di aprire un calcolo, perché è dalla corretta qualificazione dell'intervento che dipendono le verifiche, la relazione tecnica e, a valle, la classe attestata con l'APE.
A pesare, accanto all'incidenza sull'involucro espressa come quota della superficie disperdente lorda complessiva, è l'eventuale coinvolgimento dell'impianto termico. Sono questi i due elementi che stabiliscono se i requisiti vadano riferiti all'intero edificio, alle sole porzioni toccate dai lavori o ai singoli componenti, e in alcune ipotesi escludono del tutto l'obbligo.
Perché nasce il nuovo Decreto Requisiti Minimi e da quando si applica
Il decreto aggiorna e sostituisce l'impianto del D.M. 26 giugno 2015, di cui rimpiazza integralmente l'Allegato 1 sui criteri generali e i requisiti delle prestazioni energetiche degli edifici. Si muove nell'alveo dell'attuazione della direttiva 2010/31/UE e risponde all'esigenza di allineare soglie e metodi di calcolo all'evoluzione delle norme tecniche, in particolare le UNI/TS 11300.
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 dicembre 2025, il provvedimento è entrato in vigore il 3 giugno 2026. La decorrenza non è un dettaglio formale, perché il decreto fissa la qualificazione di “nuova costruzione” alla data di richiesta del titolo abilitativo, considerando tale l'edificio il cui titolo è richiesto dopo l'entrata in vigore. Per gli interventi sull'esistente, sul piano sistematico, il confine tra vecchie e nuove soglie si regge sullo stesso principio della norma applicabile al momento del titolo.
Vale la pena ricordare che si tratta del binario dei requisiti minimi, distinto sia dagli obblighi sulle fonti rinnovabili sia dal recepimento della direttiva EPBD, che seguono atti e tempi propri.
Ristrutturazione importante di primo o secondo livello e riqualificazione, come si classifica l'intervento
Le definizioni di riferimento restano quelle del D.Lgs. n. 192/2005, che all'articolo 2 distingue la ristrutturazione importante dalla riqualificazione energetica in base all'incidenza sull'involucro. La soglia discriminante è il 25% della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, calcolata sugli elementi opachi e trasparenti che delimitano il volume climatizzato verso l'esterno e verso gli ambienti non riscaldati.
Al di sopra di quella soglia l'intervento è una ristrutturazione importante, che la norma articola su due livelli. Si ha la ristrutturazione importante di primo livello quando i lavori interessano oltre il 50% della superficie disperdente e comportano insieme il rifacimento dell'impianto termico asservito all'intero edificio, e in questa ipotesi i requisiti si riferiscono all'intero edificio e ai servizi coinvolti, con l'asticella più alta dell'edificio a energia quasi zero (NZEB).
Si ricade invece nella ristrutturazione importante di secondo livello quando l'incidenza supera il 25% senza integrare entrambe le condizioni del primo livello, e in tal caso le verifiche di trasmittanza si concentrano sulle sole porzioni e quote di involucro toccate dai lavori, secondo i valori limite dell'Appendice B.
Tutto ciò che resta sotto il 25%, o che consiste in interventi parziali e sugli impianti, rientra nella riqualificazione energetica, dove i requisiti si applicano ai soli componenti edilizi e impianti oggetto dell'intervento, riferiti alle loro caratteristiche termo-fisiche o di efficienza. La sostituzione del solo generatore o il rifacimento di un impianto di climatizzazione seguono questa logica, con la verifica dell'efficienza di generazione o dell'efficienza media stagionale.

Ampliamenti, recuperi e cambio di destinazione d'uso, quando scattano i requisiti del nuovo
Restano i casi limite, su cui i chiarimenti MASE prot. n. 125135/2026 hanno fornito indicazioni operative. Ampliamenti e recuperi di volumi esistenti sono trattati in modo equivalente, e quando la nuova porzione supera il 15% del volume lordo climatizzato esistente oppure i 500 metri cubi, essendo sufficiente anche una sola delle due condizioni, essa è assimilata a un edificio di nuova costruzione, con verifiche riferite alla sola parte ampliata o recuperata. Al di sotto di quelle soglie il nuovo volume segue i requisiti della ristrutturazione importante o della riqualificazione, a seconda dell'incidenza sull'involucro.
Il semplice cambio di destinazione d'uso, inteso come passaggio tra le categorie del d.P.R. n. 412/1993 senza opere sull'involucro né sugli impianti, non è assimilabile a una nuova costruzione e non fa scattare alcun requisito minimo; se però si accompagna a interventi, valgono gli obblighi propri della categoria in cui questi ricadono. Diverso è il passaggio da una destinazione esclusa dal campo del D.Lgs. n. 192/2005 a una inclusa, che il legislatore equipara a nuovo edificio.
Restano fuori, infine, gli interventi privi di rilievo termico, come la tinteggiatura o il rifacimento di intonaci su una superficie inferiore al 10% di quella disperdente, e la manutenzione degli impianti che non comporti sostituzione, ipotesi che il decreto colloca espressamente tra le deroghe.
Superficie disperdente e verifica preventiva, il nodo tecnico dell'inquadramento
Dal punto di vista tecnico il fulcro dell'intera classificazione è il calcolo dell'incidenza sulla superficie disperdente lorda complessiva, da riferire all'involucro dell'intero edificio anche quando questo è composto da più unità immobiliari. È un dato che il progettista deve quantificare prima di scegliere il pacchetto di verifiche, perché lo stesso lavoro, un cappotto o la sostituzione dei serramenti, può ricadere in categorie diverse a seconda di quanta superficie disperdente coinvolge.
Su un piano di sistema va tenuto presente, anche se il decreto sui requisiti minimi non lo disciplina, che gli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili corrono su un binario distinto, quello dell'Allegato III del D.Lgs. n. 199/2021, agganciato alle ristrutturazioni rilevanti e alla data di richiesta del titolo con soglie proprie. Confondere i due regimi è un errore ricorrente nella pubblicistica di settore, perché un intervento può essere riqualificazione energetica ai fini dei requisiti minimi e insieme far scattare, o non far scattare, l'obbligo FER secondo una verifica autonoma. Lo stesso vale per gli eventuali requisiti regionali più restrittivi, che restano applicabili dove previsti.
Conclusioni operative
In conclusione, dal 3 giugno 2026 il Decreto Requisiti Minimi impone di classificare l'intervento prima ancora di progettarlo, perché è la categoria, e non l'etichetta del lavoro, a determinare quali soglie vanno rispettate e su quale perimetro dell'edificio. Il regime applicabile resta ancorato alla data di richiesta del titolo abilitativo, secondo la successione delle norme nel tempo già nota agli operatori.
Sul piano del metodo, la verifica preventiva di inquadramento diventa il primo adempimento del progettista e del certificatore, perché un errore di classificazione si propaga a cascata sulla relazione tecnica, sulle asseverazioni e sulla coerenza dell'attestato di prestazione energetica, con le connesse responsabilità professionali. Dove l'amministrazione abbia già rilasciato titoli o riconosciuto agevolazioni sullo stesso intervento, quella qualificazione iniziale orienta anche la tenuta degli atti successivi.
La direzione di marcia, in vista del recepimento della direttiva EPBD, è verso requisiti via via più stringenti, ma fino a quel passaggio il riferimento operativo per chi progetta e certifica resta questo decreto, con la sua griglia di categorie. Saperle distinguere con precisione è, oggi, la competenza che separa una verifica solida da un inquadramento sbagliato.
Decreto Requisiti Minimi 2026: domande frequenti su livelli, deroghe e decorrenza
Quando un intervento è ristrutturazione importante di primo o secondo livello?
È di primo livello quando l'incidenza supera il 50% della superficie disperdente lorda e comporta il rifacimento dell'impianto termico asservito all'intero edificio; è di secondo livello quando l'incidenza supera il 25% senza integrare entrambe queste condizioni.
Il cambio di destinazione d'uso fa scattare i requisiti minimi?
No, se è un semplice cambio tra le categorie del d.P.R. n. 412/1993 senza opere su involucro e impianti. Se si accompagna a interventi, valgono i requisiti della categoria in cui questi ricadono.
Da quando si applica il Decreto Requisiti Minimi 2026?
Dal 3 giugno 2026, centottanta giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 5 dicembre 2025, con il regime ancorato alla data di richiesta del titolo abilitativo.