Nuovo Codice Edilizia 2026: DDL delega bollinato, ma la vera partita si gioca sul decreto legislativo
Dopo l’autorizzazione del 24 febbraio 2026 e l’incontro del 27 febbraio a Roma con le professioni tecniche, il dibattito si sposta sul metodo di redazione del decreto attuativo, sulla commissione di esperti e su un periodo transitorio di almeno 12-24 mesi.
Il nuovo Codice dell’edilizia e delle costruzioni potrà davvero nascere con un coinvolgimento pieno delle professioni tecniche? Il Parlamento riuscirà a chiudere l’iter entro la fine della legislatura? E quali categorie stanno, concretamente, partecipando a questa fase di confronto istituzionale?
Le risposte iniziano a prendere forma dopo l’incontro che si è svolto a Roma il 27 febbraio 2026, quando i professionisti dell’area tecnica hanno incontrato l’On. Erica Mazzetti (Forza Italia) per discutere i contenuti del disegno di legge delega per l’aggiornamento, il riordino e il coordinamento della disciplina legislativa in materia edilizia.
La bollinatura del 24 febbraio 2026 e l’avvio dell’iter parlamentare
L’incontro è intervenuto in un momento istituzionale preciso.
Dopo il via libera del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre scorso, in data 24 febbraio 2026 è stato pubblicato sul sito ufficiale della Presidenza della Repubblica l’atto di autorizzazione alla presentazione alle Camere del disegno di legge delega.
La cosiddetta bollinatura del testo rappresenta il passaggio costituzionalmente necessario che consente al Governo di trasmettere formalmente il provvedimento al Parlamento. È l’atto che ha di fatto avviato l’iter parlamentare della riforma organica del Testo Unico Edilizia, un intervento atteso da oltre vent’anni e destinato a riscrivere l’impianto del d.P.R. n. 380/2001.
L’autorizzazione riguarda il disegno di legge delega per l’adozione del Codice dell’edilizia e delle costruzioni, che, una volta approvato dal Parlamento, potrà essere attuato mediante uno o più decreti legislativi.
Le professioni firmatarie del comunicato
Alla fine dell’incontro è stato diffuso un comunicato stampa sottoscritto da:
- Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati (CNPI)
- Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati (CNGeGL)
- Consiglio Nazionale dei Geologi (CNG)
- Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI)
- Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici (FNCF)
- Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali (CONAF)
- Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Tecnologi Alimentari (OTAN)
- Collegio Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati (CNPA)
Spicca, invece, l’assenza del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (CNAPPC), che non figura tra i firmatari del comunicato.
Un’assenza che merita di essere segnalata, considerato il ruolo centrale degli architetti nel sistema della progettazione edilizia e urbanistica e il peso istituzionale del Consiglio nazionale nella definizione delle politiche di settore.
Le richieste: chiarezza normativa e disciplina organica
Dal comunicato emergono alcune direttrici precise.
In primo luogo, la necessità di definire in modo chiaro i perimetri degli interventi riconducibili ai diversi titoli edilizi, superando le incertezze applicative che negli ultimi anni hanno alimentato differenze territoriali e contenzioso.
In secondo luogo, l’esigenza di adottare procedure uniformi su tutto il territorio nazionale, anche attraverso la delimitazione dei principi fondamentali della legislazione statale e concorrente e la possibile definizione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP) in materia edilizia.
Altro nodo centrale è il corretto tracciamento dei confini tra normativa edilizia e normativa urbanistica, tema che incide direttamente sull’equilibrio tra competenze statali, regionali e comunali.
Le professioni hanno inoltre evidenziato:
- la centralità dell’istituzione del fascicolo del fabbricato;
- la necessità di valorizzare il principio di responsabilità del professionista nell’attività progettuale;
- l’abrogazione espressa delle disposizioni superate dal nuovo impianto normativo.
È una legge delega: la vera partita si giocherà con il decreto legislativo
C’è però un elemento che non può essere sottovalutato e che merita di essere richiamato con chiarezza: quello attualmente in discussione è un disegno di legge delega. La riforma non sarà il ddl in sé, ma il decreto legislativo che verrà adottato successivamente sulla base dei principi e criteri direttivi che il Parlamento deciderà di fissare.
È in quella fase che si giocherà la partita decisiva.
La qualità del futuro Codice dell’edilizia e delle costruzioni dipenderà certamente dalla chiarezza della delega, ma soprattutto dal metodo con cui verrà redatto il decreto attuativo. Se davvero si vuole evitare l’ennesimo intervento teoricamente ordinato ma operativamente fragile, sarebbe opportuno che nella stessa legge delega fosse previsto un percorso strutturato di elaborazione tecnica, anche attraverso una commissione di esperti, possibilmente con il coinvolgimento del Consiglio di Stato, nella quale siano presenti le categorie che dovranno applicare quotidianamente il nuovo testo: ingegneri, architetti, geometri, periti, imprese e tecnici degli enti locali.
La distanza tra chi scrive la norma e chi la utilizza è spesso la causa principale delle difficoltà applicative che emergono dopo l’entrata in vigore delle riforme. Senza una reale concertazione il rischio è evidente: un testo formalmente coerente, ma non pienamente consapevole delle criticità operative che il settore conosce molto bene.
Accanto al metodo, vi è poi un altro aspetto che considero determinante: il periodo transitorio. Una riforma strutturale come questa non può entrare in vigore in modo repentino. Il futuro decreto legislativo dovrebbe prevedere un transitorio serio, non simbolico, capace di accompagnare il sistema verso il nuovo assetto normativo. Un periodo di almeno dodici mesi, e forse più ragionevolmente di ventiquattro, durante il quale il d.P.R. 380/2001 continui ad applicarsi, consentendo agli sportelli unici di aggiornare le piattaforme digitali, alle amministrazioni locali di riorganizzare le procedure, ai professionisti di formarsi sulle nuove disposizioni e al sistema nel suo complesso di assorbire il cambiamento senza traumi interpretativi.
Le riforme funzionano quando vengono metabolizzate, non quando vengono imposte dall’oggi al domani. Diversamente, il rischio è quello che il settore conosce bene: incertezza applicativa, blocchi procedurali e aumento del contenzioso.
Se l’obiettivo è davvero quello di consegnare al Paese un Testo Unico dell’edilizia che funzioni, il punto non è soltanto cosa scrivere, ma come costruire il percorso che porterà alla sua attuazione e come accompagnarne l’entrata in vigore. È su questo che si misurerà la riforma: nella sua capacità di entrare davvero nei procedimenti edilizi, negli sportelli unici, nelle responsabilità professionali e nella quotidianità delle amministrazioni locali.
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