Dal 3 agosto 2026 l'obbligo di rinnovabili negli edifici scatta anche se mi limito a sostituire la caldaia? Conta la data in cui presento la pratica in Comune oppure quella in cui firmo l'APE? E se applico la regola sbagliata, il Comune può negarmi il titolo?
A questi interrogativi risponde il D.Lgs. n. 5/2026, che modifica l'Allegato III del D.Lgs. n. 199/2021 e tocca uno degli aspetti più sottovalutati quando si programma un intervento a cavallo dell'estate, perché i nuovi obblighi di rinnovabili negli edifici si applicano alle richieste di titolo edilizio presentate dal 3 agosto 2026. Chi presenta la pratica alla vigilia resta nel perimetro precedente, chi la presenta dopo entra in quello nuovo, che non è più severo per tutti, e chi ha impostato il calcolo mesi fa e arriva allo sportello ad agosto può ritrovarsi con una relazione da rifare e un titolo che non arriva. Non spostano il problema né il preventivo già firmato, né il generatore già ordinato, né il progetto consegnato al committente prima della scadenza.
Su una cosa non ci si può più appoggiare, ovvero sull'idea che le rinnovabili riguardino soltanto le nuove costruzioni e le grandi ristrutturazioni. Il nuovo Allegato III porta le quote minime anche sulle ristrutturazioni importanti di secondo livello e sugli interventi di ristrutturazione dell'impianto termico.
Il quadro presenta, inoltre, altri due aspetti meritevoli di interesse:
- il primo riguarda la classe energetica dell'unità immobiliare, che decide se il riscaldamento elettrico a resistenza possa bastare a soddisfare l'obbligo;
- il secondo riguarda la nuova deroga per non convenienza economica, che vale per tutti ma non comporta per tutti lo stesso requisito alternativo.
Da dove nasce la scadenza del 3 agosto 2026 e quali norme cambiano
La data non è scritta in nessuna disposizione, si ricava per conteggio. Il D.Lgs. n. 5/2026 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 20 gennaio 2026 ed è entrato in vigore il 4 febbraio, e il nuovo Allegato III si applica agli interventi per i quali la richiesta del titolo edilizio è presentata decorsi centottanta giorni dall'entrata in vigore del «presente decreto»; riferendo quell'espressione al provvedimento che ha introdotto la modifica, il calendario porta al 3 agosto.
In cima alla gerarchia sta la direttiva (UE) 2023/2413, che vincola gli Stati membri e non dispone nei confronti del progettista. Il decreto rinnovabili la recepisce intervenendo su testi già vigenti anziché scrivere una disciplina nuova e, sul fronte degli edifici, agisce sul D.Lgs. n. 199/2021, di cui modifica l'articolo 26 con l'articolo 13 e l'Allegato III con l'articolo 29.
L'architettura dell'articolo 26 resta quella di sempre. L'obbligo grava sul progetto, la verifica confluisce nella relazione tecnica di cui all'articolo 8, comma 1, del D.Lgs. n. 192/2005 o nel provvedimento equivalente di Regione o Provincia autonoma, e l'inosservanza comporta il diniego del rilascio del titolo edilizio. Le novità toccano il perimetro e le deroghe, perché fra i destinatari entrano gli interventi di ristrutturazione di un impianto termico, ove tecnicamente, economicamente e funzionalmente fattibili, e accanto all'impossibilità tecnica compare la non convenienza economica.
Le categorie di intervento, invece, non sono definite lì. L'Allegato III rinvia al D.M. 26 giugno 2015 (Decreto Requisiti Minimi), come modificato dal D.M. 28 ottobre 2025, che è in vigore dal 3 giugno 2026, e ne adotta le nozioni di ristrutturazione importante di primo e di secondo livello, articolate nell'Allegato 1. Vi attinge anche per la ristrutturazione dell'impianto termico, che l'Allegato 1 specifica muovendo dalla definizione dell'Allegato A al D.Lgs. n. 192/2005. Su quelle nozioni il MASE si è espresso con le indicazioni agli operatori del giugno 2026, un documento dedicato al Requisiti Minimi che non introduce obblighi nuovi ma orienta la prassi.
Quali interventi fanno scattare l'obbligo di rinnovabili dal 3 agosto 2026
Alla luce di questo quadro, la disciplina impone quattro soglie diverse a seconda dell'intervento. Per le nuove costruzioni resta la copertura del 60% dei consumi previsti per l'acqua calda sanitaria e del 60% della somma dei consumi per acqua calda sanitaria, climatizzazione invernale e climatizzazione estiva. Le ristrutturazioni importanti di primo livello scendono al 40% su entrambi i fronti, mentre quelle di secondo livello e gli interventi di ristrutturazione dell'impianto termico devono garantire il 15% della somma dei consumi per climatizzazione invernale ed estiva.
Il riallineamento delle definizioni non è un inasprimento uniforme. Fino al 2 agosto valeva una soglia sola, il 60% su entrambi i fronti, riferita agli edifici nuovi e alle ristrutturazioni rilevanti del D.Lgs. n. 28/2011, ovvero l'edificio esistente oltre i 1.000 metri quadrati con ristrutturazione integrale dell'involucro e quello demolito e ricostruito. Da oggi il perimetro si allarga verso il basso, ma quello stesso edificio, se l'intervento si qualifica come ristrutturazione importante, scende al 40% oppure al 15%, e nel secondo caso perde anche l'obbligo autonomo sull'acqua calda sanitaria. La demolizione con ricostruzione resta al 60%, perché il Requisiti Minimi la assimila alla nuova costruzione.
Restano invece fuori dall'obbligo, secondo le indicazioni del MASE, gli ampliamenti e i recuperi di volumi esistenti, che non sono soggetti né agli obblighi di integrazione delle rinnovabili né al target nZEB (edificio a energia quasi zero); se però l'intervento genera una nuova unità immobiliare accatastata ex novo, non si tratta più di ampliamento ma di nuovo edificio, e l'esclusione non opera.
Accanto alla copertura corre l'obbligo di potenza elettrica da installare sopra o dentro l'edificio o nelle pertinenze, pari alla superficie in pianta al livello del terreno moltiplicata per 0,05 nelle nuove costruzioni e per 0,025 negli edifici esistenti; il fotovoltaico a terra non concorre e per gli edifici pubblici le percentuali salgono di cinque punti e la potenza del 10%.
Calcoli e verifiche vanno inseriti nella relazione tecnica ex Legge n. 10/1991, di cui una copia è trasmessa al GSE, e dove la relazione non è dovuta il progettista comunica le informazioni al Comune.
Quando la sostituzione della caldaia diventa ristrutturazione dell'impianto termico
Dal punto di vista tecnico il discrimine non è la sostituzione del generatore, ma la qualificazione dell'intervento come ristrutturazione dell'impianto termico. Nelle indicazioni del giugno 2026 il Ministero legge la nozione nel senso che la modifica sostanziale debba interessare tutti i sistemi presenti, dalla generazione alla distribuzione all'emissione, e precisa che il passaggio da una caldaia tradizionale a gas a una a condensazione non costituisce cambio di tipologia, perché restano identici vettore energetico e tecnologia di combustione. Su questa lettura il semplice cambio del generatore non fa scattare la quota del 15%.
Attenzione però ai sistemi privi di rete di distribuzione, come il riscaldamento locale, dove la sola modifica sostanziale della produzione può bastare a configurare la ristrutturazione dell'impianto.
Va segnalata poi un'asimmetria. Il requisito alternativo sull'energia primaria non rinnovabile è riferito ai soli edifici nuovi e alle ristrutturazioni importanti di primo livello, mentre per le altre categorie non è indicato un parametro sostitutivo, e prima del 3 agosto valeva invece per chiunque invocasse la deroga.
Un terzo elemento interessa da vicino il certificatore. Gli obblighi non possono essere assolti con impianti che producano solo elettricità destinata a dispositivi a effetto Joule, salvo che l'unità immobiliare sia in classe energetica B o superiore; la norma non precisa se la classe sia quella di partenza o quella di progetto, e conviene dichiarare in relazione l'assunzione adottata.
L'APE cambia dal 3 agosto 2026?
No, e la confusione con la scadenza di giugno è frequente. L'attestato di prestazione energetica si redige con la disciplina vigente al momento della sua emissione, come il MASE ha ribadito nelle indicazioni del giugno 2026, e il riferimento metodologico è cambiato il 3 giugno con il D.M. 28 ottobre 2025, che ha aggiornato il Requisiti Minimi e non le Linee Guida nazionali sulla certificazione energetica.
L'effetto, semmai, arriva dopo. L'articolo 6, comma 5, del D.Lgs. n. 192/2005 prevede l'aggiornamento dell'attestato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che ne modifichi la classe, e il Ministero precisa che l'aggiornamento si rende necessario quando occorre utilizzarlo in uno dei casi previsti dallo stesso articolo 6, come una compravendita o una nuova locazione. Un intervento che porta il 15% o il 40% dei consumi su fonte rinnovabile la classe la sposta quasi sempre, ferma restando la natura convenzionale della valutazione, che migliora l'indice ma non promette un risparmio in bolletta.
Cosa resta da chiarire sul periodo transitorio
Un punto merita onestà. La formula che fa decorrere l'applicazione da centottanta giorni dall'entrata in vigore del «presente decreto» era già nel testo previgente, dove indicava senza dubbi il D.Lgs. n. 199/2021, e l'articolo 29 l'ha riprodotta tale e quale. Letteralmente il rinvio continua dunque a puntare al decreto del 2021; la ricostruzione pressoché unanime lo riferisce invece al decreto che l'ha riadottata, ed è quella che porta al 3 agosto, ma resta una lettura interpretativa e non una disciplina transitoria espressa.
Vi si somma un disallineamento interno, perché l'articolo 26 parla ancora di ristrutturazioni rilevanti mentre l'Allegato III ragiona con le categorie del Requisiti Minimi, e allo stato il documento ministeriale di lettura integrata fra i due decreti risulta annunciato ma non adottato. Conviene quindi dare atto in relazione della data del titolo e del regime applicato, verificando anche se la Regione abbia innalzato le soglie.
Obbligo rinnovabili e APE, cosa deve verificare il tecnico adesso
In conclusione, dal 3 agosto 2026 cambia il perimetro dell'obbligo di rinnovabili negli edifici, non il criterio che ne governa la decorrenza, che resta la data di richiesta del titolo edilizio.
Sul piano del metodo, la verifica va anticipata alla fattibilità, accanto al dimensionamento dell'involucro, perché una quota aggiunta su un progetto già chiuso costringe quasi sempre a rimettere mano al generatore o alla copertura. Conviene poi tenere distinti i tre orologi della pratica energetica, quello del titolo per la relazione di progetto, quello dell'emissione per l'attestato, quello del 3 agosto per le rinnovabili.
La direzione, del resto, è leggibile. L'edificio smette di essere valutato per parti e viene trattato come un sistema unico, in cui involucro, impianto e produzione locale rispondono a un solo bilancio. L'APE, che di quel bilancio è la fotografia, è sempre meno un adempimento di chiusura e sempre più il documento in cui il progetto si riconosce.
Obbligo rinnovabili edifici dal 3 agosto 2026: domande frequenti
Da quando si applicano i nuovi obblighi di rinnovabili negli edifici?
Secondo la lettura prevalente, agli interventi per i quali la richiesta del titolo edilizio è presentata dal 3 agosto 2026, decorsi centottanta giorni dall'entrata in vigore del D.Lgs. n. 5/2026. Per le pratiche presentate prima resta il regime precedente.
Sostituire la caldaia obbliga a installare il fotovoltaico?
Non di per sé. La quota del 15% riguarda la ristrutturazione dell'impianto termico, che nella lettura ministeriale presuppone la modifica sostanziale di generazione, distribuzione ed emissione, mentre il passaggio da caldaia tradizionale a condensazione non costituisce cambio di tipologia.
Dopo l'intervento devo rifare l'APE?
L'attestato va aggiornato quando l'intervento ne modifica la classe, e nella lettura ministeriale l'aggiornamento si rende necessario quando occorre utilizzarlo in uno dei casi previsti dall'articolo 6 del D.Lgs. n. 192/2005, come una compravendita o una nuova locazione.