Ode funebre al Superbonus 110%: sono sempre i migliori quelli che se ne vanno

Tra politica economica post-Covid, cessione del credito, deroghe urbanistiche e distorsioni operative: cosa resta davvero del Superbonus 110%

di Francesco Lanata' - 12/02/2026

Il medico legale interpellato ha accertato che, nonostante alcuni ultimi battiti, assimilabili a riflessi condizionati, il Superbonus 110% è ormai morto. Il decesso, avvenuto dopo un costante aggravamento delle sue condizioni, è stato tristemente annunciato il 31 dicembre 2025.

I cari e i meno cari sono giunti al capezzale e vi è un gran parlare: c’è chi ricorda le sue gesta in vita, quanto sia stato innovativo e utile e chi invece dice che è stato un gran fallimento, un’occasione persa o il momento giusto per compiere truffe e raggiri. Quello su cui sono tutti concordi è il fatto che il Superbonus 110% sia stato un protagonista del settore edilizio in questi ultimi 5 anni.

Ode al Superbonus

Perché è nato il Superbonus 110%: il contesto economico dopo il Covid-19

In questa “orazione funebre”, parleremo di tutti quegli aspetti di tale misura che, nel dibattito tecnico e politico, sono stati trascurati e dimenticati: aspetti che, però, in qualche modo aiutano a comprendere il senso di tale misura.

Preliminarmente, un’analisi completa non può prescindere dai presupposti storici e politici che hanno portato all’adozione di tale misura: essa è stata introdotta subito dopo il lockdown legato al Covid-19, in un momento di forte debolezza economica, non solo sociale.

A tal fine è utile ricordare come, subito dopo il lockdown 2020, settori trainanti dell’economia italiana come il turismo erano sostanzialmente fermi; altri settori produttivi del terziario e secondario erano fortemente rallentati proprio per via delle misure di contenimento dell’epidemia.

Occorreva pertanto intervenire in modo dirompente su un settore capace di svolgere un ruolo trainante nel sistema economico italiano, che fosse ad “alto moltiplicatore” e che ben si conciliasse con le misure di contenimento del Covid.

Al grido “perché il mattone è sempre il mattone”, il Governo ha concentrato le proprie energie su questo settore, investendo notevoli risorse.

Occorre, altresì, ricordare come il Governo abbia dovuto intervenire, proprio per via dell’improvvisa crisi legata alla Pandemia, in fretta e senza un’accurata programmazione. Pertanto, ha deciso di muoversi su una strada già solcata, incrementando le percentuali di incentivi già previste per il Sismabonus e l’Ecobonus, che prima del 110% si assestavano tra il 50 e l’85%. Dunque, sotto questo aspetto, il legislatore non ha “inventato” nulla di nuovo (né tanto meno, aveva tempo per poterlo fare): ha deciso semplicemente di incrementare le precedenti percentuali di incentivi per il settore edilizio.

Volendo così rispondere ad una delle prime argomentazioni dei detrattori del Superbonus, si può subito affermare che, rispetto a precedenti misure, l’incremento della spesa pubblica su questa misura è sicuramente cresciuto ma ciò è servito per sostenere e rilanciare un settore che fosse poi capace di trainare tutti gli altri.

Dunque, se consideriamo il contesto in cui tale misura è intervenuta, allora essa, e la spesa che si portava con sé, può apparire più che giustificata in un’ottica di politica economica “espansiva”, finalizzata a fronteggiare la crisi legata al Covid e a sostenere il sistema economico italiano in un tale contesto: tale risultato è stato sicuramente raggiunto, così come del resto confermato dai dati economici riferiti al periodo 2020-2023.

Efficientamento energetico e miglioramento sismico: le finalità strutturali del Superbonus

Sotto altro profilo, nessuno sembra ricordarsi che le finalità e gli scopi di tali incentivi fossero quelli di adeguare il patrimonio edilizio sia sotto il profilo “antisismico” sia sotto il profilo “ecologico”, volto al risparmio energetico.

È notorio, infatti, lo stato di emergenza in cui versa il patrimonio edilizio italiano per via della sua vetustà: il che lo rende fortemente inefficiente sotto il profilo energetico (e dunque fortemente inquinante), nonché fragile sotto il profilo antisismico. Da qui la necessità di incentivare interventi volti sia all’efficientamento energetico che al miglioramento sismico, favorendo l’esecuzione di interventi ormai indispensabili e non più procrastinabili, anche solo al fine di garantire la stessa sicurezza dei fabbricati.

Oltre a ciò, è utile considerare come tale misura abbia seguito il solco delle precedenti esperienze dei bonus edilizi (a partire dal bonus ristrutturazione al 50%, a quello facciate al 90%), per le quali non era previsto alcun limite reddituale ai fini dell’accesso. Del resto, trattandosi di una misura che riguardava i fabbricati che possono essere composti da più appartamenti di proprietari con capacità reddituali diverse, sarebbe stato di difficile attuazione un sistema che scomponesse l’incentivo per un intervento unitario prevedendo percentuali diverse di contributi per il medesimo intervento.

La vera novità del Superbonus – e su questo aspetto molti detrattori appaiono “dimentichi” - è stata la possibilità di cedere e dunque trasferire il credito fiscale, sia da parte del committente stesso, sia mediante il sistema dello sconto in fattura: dunque, il credito fiscale conseguente all’intervento di efficientamento avrebbe potuto circolare alla stregua di una moneta.

La circolazione del credito fiscale ha, dunque, consentito di fruire dell’incentivo anche ai soggetti privi della necessaria capienza fiscale per far fronte all’intervento: in altre parole, anche coloro che, percependo un reddito basso, non avevano una capienza fiscale per poter godere a pieno dell’incentivo (e che pertanto, senza tale possibilità, avrebbero perso l’incentivo stesso), avrebbero potuto trasferirlo, utilizzandolo per “pagare” i lavori.

Tali considerazioni consentono di rispondere ai detrattori secondo i quali tale misura avrebbe consentito solo ai “ricchi” di ristrutturarsi casa, così invocando una erogazione degli incentivi su base “reddituale”. In tal senso, coloro che sostengono che il Superbonus abbia agevolato solo i ceti più abbienti, trascurano che, proprio grazie alla possibilità di cedere il credito fiscale, anche i soggetti meno abbienti hanno potuto effettivamente fruire di tali crediti fiscali, utilizzandoli non in detrazione delle tasse che avrebbero dovuto versare (e che mai avrebbero dovuto pagare proprio per via dei loro redditi bassi), ma proprio per pagare gli interventi edilizi in questione.

Superbonus e legittimità edilizia: la deroga all’art. 49 del d.P.R. 380/2001

Altro aspetto assolutamente controverso è stato quello relativo al superamento del principio della legittimità delle preesistenze, tale da consentire di accedere agli incentivi Superbonus anche agli immobili irregolari, in deroga al famigerato art. 49 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia).

Tale aspetto non era stato previsto originariamente ma è stato inserito solo in un secondo momento, al fine di sbloccare molte pratiche di lavori in Superbonus, che erano rimaste bloccate per via dell’impossibilità di recuperare negli archivi comunali i documenti utili per comprovare la legittimità della preesistenza.

Deve rilevarsi che, fino al luglio 2021, l’accertamento della regolarità edilizia e le relative verifiche hanno fatto da argine ad un ricorso “smodato” al Superbonus, così da contenere la spesa pubblica.

Ad ogni modo, l’introduzione di una previsione “derogatoria”, tale da consentire di superare il tema della regolarità edilizia, ha sicuramente fatto impallidire i puristi del diritto urbanistico, giacché un principio assodato come quello della “legittimità delle preesistenze” è stato messo nel cassetto e chiuso (temporaneamente) a chiave. Tuttavia, in un’ottica di una più volte auspicata semplificazione in materia urbanistica, tale previsione, per quanto “goffa” sotto alcuni aspetti, ha rappresentato un ottimo strumento. Infatti, senza che il potere sanzionatorio degli abusi edilizi sia stato limitato, essa ha consentito di sbloccare l’esecuzione di interventi e di opere di miglioramento sismico ed energetico che mai avrebbero potuto essere eseguiti.

Lo scarso contenzioso giudiziario che vi è stato su questo argomento (confermato dal minimo numero di provvedimenti definitivi e cautelari dei Giudici Amministrativi) ci consente di sostenere che tale misura, al netto delle problematiche applicative e dei dubbi di legittimità, ha comunque funzionato.

Resta sicuramente la questione etico-politica per cui “è giusto incentivare economicamente anche l’esecuzione di opere abusive?”. Indipendentemente da valutazioni politiche ed etiche, una risposta a tale domanda non può prescindere dal fatto che più volte il legislatore italiano ci ha abituati a condoni edilizi e fiscali di cui oggi paghiamo un prezzo sia in termini sociali, che economici.

Resta il fatto che proprio l’introduzione di tale previsione derogatoria nel luglio 2021 ha tolto ogni freno e determinato un incremento esponenziale del ricorso al Superbonus.

Il 110% integrale e l’assenza di compartecipazione: effetti sui prezzi e sulla spesa pubblica

Fermo quanto sopra, occorre, in un tale contesto, capire anche cosa non ha funzionato.

Al netto di una evidente bulimia normativa, frutto di modifiche, correttivi e ripensamenti del legislatore, di una mancata programmazione di tale misura, la critica principale che, a mio avviso, può essere rivolta alla misura attiene al fatto che la previsione di un incentivo pari al 110% del costo ha di fatto privato il committente-beneficiario di ogni interesse al controllo dell’intervento.

Se l’incentivo avesse coperto “solo” il 90% del valore dell’intervento, il committente avrebbe dovuto versare personalmente il 10% del prezzo: ciò lo avrebbe indotto e ad un maggiore controllo sull’intervento stesso e sul prezzo finale, senza accettare passivamente quanto  proposto dall’impresa appaltatrice, sul presupposto che esso sarebbe stato integralmente coperto dagli incentivi.

Dunque, la previsione di un contributo del committente, assimilabile a quella che in ambito assicurativo è una franchigia, avrebbe comportato un maggiore controllo sull’impresa e un maggiore controllo sul prezzo dell’intervento, a vantaggio delle casse dello Stato.

Deve aggiungersi che ciò – unito alla particolare situazione geopolitica – ha contribuito ad un notevole quanto ingiustificato incremento dei prezzi nel settore dell’edilizia, spingendo così un’inflazione che, soprattutto nell’ultimo periodo, ha quasi azzerato del tutto il valore reale dell’incentivo.

General contractor e confusione dei ruoli: le criticità operative del modello Superbonus

Oltre a ciò, un altro aspetto dolente della misura emerso nella prassi esecutiva, è stato quello relativo ad una assoluta confusione-commistione fra i ruoli: il ricorso alla figura del tutto nuova (e di fatto inesistente nel mondo degli appalti privati) del General contractor per l’esecuzione di tali interventi ha fatto sì che soggetti che, per professionalità e funzione, dovevano essere nettamente separati (come l’appaltatore, il progettista e il direttore dei lavori), si sono ritrovati tutti a lavorare “sotto” tale soggetto.

In altre parole, il controllore (il DL) e il controllato (l’appaltatore) si sono trovati entrambi a libro-paga dello stesso soggetto (il General Contractor), così che l’indipendenza e l’autonomia del loro operato è stata inevitabilmente compromessa. E ciò, non solo a danno del committente, ma a danno dello stesso Stato, vista la funzione “para-pubblicistica” svolta dal DL nel controllo dell’esecuzione dell’intervento, ai fini del perseguimento dell’interesse pubblico.

Cessione del credito, banche e blocco della liquidità: il corto circuito del sistema

Aspetto altrettanto controverso di tale misura ha riguardato il rapporto fra imprese e banche, con tutti gli effetti riflessi a danno dei committenti.

Prima di affrontare tale questione, occorre partire da una critica a parte dell’imprenditoria italiana: soprattutto all’inizio, molte imprese si sono occupate di prendere più incarichi possibili, piuttosto che concentrarsi su come strutturarsi nella gestione di tali lavori.

L’acquisizione “senza misura” di tali incarichi ha fatto sì che le imprese non fossero più in grado di gestire e “digerire” in pancia i crediti fiscali acquisiti per l’esecuzione dei lavori. Conseguentemente, queste stesse imprese si sono dovute rivolgere alle Banche per trasformare in denaro i crediti fiscali acquisiti e avviare i lavori, trovandosi però a dover versare “commissioni” agli istituti creditizi che hanno finito per ridurre il margine di guadagno di un intervento.

Una tale situazione si è aggravata nel momento in cui il legislatore ha previsto che solo gli istituti finanziari potessero acquisire i crediti fiscali, prevedendo peraltro procedure sempre più complesse e farraginose. Conseguentemente, gli istituti hanno rallentato le pratiche per l’acquisto dei crediti fiscali ovvero hanno iniziato a richiedere commissioni sempre più onerose, limitando anche il numero delle imprese ammesse a cedere i crediti fiscali. Per l’effetto, le imprese in grado di eseguire i lavori mediante lo sconto in fattura si sono notevolmente ridotte e anche queste si sono comunque trovate spesso prive di liquidità necessaria proprio per via dei tempi richiesti dalle Banche per l’acquisto dei crediti fiscali. In molte occasioni, i lavori sono stati sospesi se non proprio interrotti a danno del committente.

Appare dunque evidente il corto circuito che si è ingenerato fra tutti gli operatori e che ha finito di fatto per frustrare e limitare l’efficacia di tale misura. E questo a maggior ragione ove si consideri come una tale situazione abbia determinato il ribaltamento di forze e di rapporti fra imprese e committente: a fronte di una notevole riduzione delle imprese in grado di eseguire gli interventi mediante lo sconto in fattura (e dunque accettando come compenso i crediti fiscali), i committenti, pur di eseguire i lavori a costo zero con gli incentivi del 110%, hanno accettato qualunque condizione imposta, ivi comprese quelle di dubbia legittimità e legalità.

Conclusioni: quale eredità lascia il Superbonus 110%

Cosa resta oggi del Superbonus? Sicuramente un patrimonio edilizio “migliorato” almeno in parte. Abbiamo, sebbene in minima parte, un numero di fabbricati che hanno ricevuto interventi che ne hanno incrementato le capacità energetiche nonché le prestazioni antisismiche: il che costituisce un primo passo assolutamente necessario ove si consideri che il nostro patrimonio edilizio si avvicina inesorabilmente alla sua data di scadenza. Come detto, la necessità di intervenire mediante una misura come il Superbonus trova ragione proprio nella vetustà del nostro patrimonio. I risultati portati dagli interventi in Superbonus portano l’Italia ad essere avanti (o forse meno in ritardo) nel raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Direttiva Case Green.

La domanda che sorge spontanea è: ma questo a quale prezzo?

Il costo, ancora oggi, non è chiaro; pertanto parlare di misura virtuosa o di spreco è sostanzialmente impossibile. Le stime di spesa – che più di una volta gli stessi organi di governo hanno dovuto ripensare – non sono state in grado di contemplare i ritorni sia in termini fiscali, sia in termini “sociali”.

Infatti, è arrivato il momento per cui il miglioramento delle qualità energetiche dei fabbricati si tradurrà in un loro maggiore valore economico e dunque in un’imposizione fiscale che dovrebbe cominciare a compensare l’ingente spesa sostenuta per un tale incentivo. Oltre ciò, la mole di attività edilizia mossa da un tale incentivo ha anch’essa prodotto notevoli entrate fiscali per lo Stato.

Il vero beneficio dell’intervento non va individuato tanto nel ritorno immediato, quanto piuttosto nel significativo miglioramento del patrimonio edilizio. Si tratta di un risultato di grande rilievo, destinato a tradursi in una riduzione dei costi futuri legati alla gestione di eventuali criticità.

Il concetto può essere chiarito ricorrendo a un paragone di ambito sanitario: per lo Stato è più conveniente investire in politiche di prevenzione delle malattine, anche quando risultano onerose, piuttosto che intervenire successivamente, quando la patologia si è ormai manifestata e le cure diventano molto più costose. In questa prospettiva, anche il Superbonus può essere letto come uno strumento di prevenzione.

Attraverso tale misura si è infatti intervenuti su un patrimonio edilizio che, in assenza di adeguate risorse economiche, i singoli proprietari non avrebbero potuto riqualificare. In questo modo, non solo si è garantita una nuova vita agli immobili, ma si è anche ridotto il rischio che, in futuro, lo Stato debba farsi carico di problemi ben più gravi e onerosi.

Ciò, naturalmente, non significa negare l’esistenza di distorsioni, inefficienze e abusi nell’applicazione del sistema. Tuttavia, tali criticità devono essere affrontate e sanzionate dagli organi competenti e non possono, di per sé, costituire un argomento sufficiente per una valutazione complessivamente negativa della misura.

A questo punto, non si può che concludere questo articolo con una citazione di Alessandro Manzoni: “fu vera gloria? Ai posteri l’ardua sentenza”.

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