Discordanza tra cifre e lettere nell’offerta: l’errore materiale è emendabile

La regola della prevalenza dell’offerta in lettere non è automatica: la proposta deve essere interpretata valorizzando la reale volontà dell’offerente

di Redazione tecnica - 30/10/2025

Cosa accade se, in un’offerta economica, il ribasso percentuale espresso in lettere non coincide con quello in cifre? È sempre vincolante la regola che attribuisce prevalenza all’indicazione in lettere, oppure la stazione appaltante può correggere un errore meramente materiale, se chiaramente riconoscibile?

Con la sentenza del 21 ottobre 2025, n. 8155, il Consiglio di Stato ha affrontato una questione ricorrente nella prassi delle gare pubbliche, offrendo un chiarimento di grande rilievo operativo.

Secondo i giudici di Palazzo Spada, la regola di prevalenza dell’offerta in lettere non può essere applicata in modo automatico ma va interpretata nel suo complesso, considerando quindi la volontà negoziale dell’OE.

Offerta scritta in lettere: non sempre prevale

Il caso trae origine da una procedura per l’affidamento di lavori per la quale un operatore economico aveva presentato un’offerta contenente una discordanza tra ribasso espresso in cifre e ribasso in lettere.

La stazione appaltante, valutando la coerenza complessiva dell’offerta, aveva ritenuto evidente l’errore materiale e dato prevalenza al ribasso in cifre, perfettamente coerente con il prezzo complessivo e con gli altri elementi economici dell’offerta. La società esclusa aveva impugnato la decisione sostenendo che la stazione appaltante avesse disapplicato una clausola vincolante e violato la par condicio.

Il TAR aveva confermato l'impostazione della SA: la regola di prevalenza del dato in lettere, prevista dal disciplinare, non poteva essere applicata in maniera automatica, dato che la difformità era dovuta a un mero refuso. In questi casi, l’amministrazione deve interpretare la reale volontà del concorrente, senza sacrificare la sostanza dell’offerta per rigidità formali.

Ne è scaturito l’appello al Consiglio di Stato, che ha delineato un principio chiaro e coerente con l’evoluzione del diritto degli appalti.

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