Verifica dell'anomalia: il Consiglio di Stato sulle offerte a costo zero

Palazzo Spada chiarisce quando le prestazioni a costo zero possono essere ammesse e quali verifiche rigorose devono svolgere le stazioni appaltanti

di Redazione tecnica - 22/09/2025

Un operatore economico può davvero presentare in gara un’offerta migliorativa indicando un costo pari a zero? Quali margini di discrezionalità hanno le stazioni appaltanti nel valutare tali proposte? E quali oneri di prova ricadono sull’offerente in sede di verifica dell’anomalia?

Domande di particolare rilievo nell’ambito dei contratti pubblici, perché si collocano in uno dei punti più delicati della gestione delle procedure di affidamento: il bilanciamento tra innovazione dell’offerta e affidabilità della sua concreta esecuzione.

Offerte a costo zero e verifica di anomalia: interviene il Consiglio di Stato

È questo il tema al centro della sentenza del Consiglio di Stato del 16 settembre 2025, n. 7333, con la quale Palazzo Spada ha chiarito quando l’azzeramento dei costi nelle offerte può considerarsi legittimo.

La controversia trae origine da un appalto in cui l’aggiudicatario aveva proposto alcune prestazioni accessorie a costo zero, sostenendo che esse sarebbero state assorbite da economie organizzative interne. La stazione appaltante aveva accolto le relative giustificazioni senza approfondire la documentazione, limitandosi a un controllo di tipo formale.

L’operatore economico risultato secondo classificato ha quindi impugnato l’aggiudicazione dinanzi al TAR, lamentando l’insufficienza delle giustificazioni e l’inadeguatezza della verifica svolta dall’amministrazione. Il TAR ha accolto il ricorso, annullando l’aggiudicazione.

La vicenda è poi approdata al Consiglio di Stato con l’appello dell’aggiudicatario originario.

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