Omesso inserimento dei CAM nella lex specialis: il Consiglio di Stato annulla la gara
Palazzo Spada ribadisce che l’assenza dei Criteri Ambientali Minimi nella lex specialis costituisce vizio insanabile della procedura: la gara è nulla e l’illegittimità può essere fatta valere anche al momento dell’aggiudicazione
Il Consiglio di Stato interviene nuovamente sul tema dell’inserimento dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) negli appalti pubblici, riaffermando la natura obbligatoria e inderogabile di tali requisiti.
Conferma ne è la sentenza dell’8 ottobre 2025, n. 7898, con cui la Sezione V ha stabilito che la mancata previsione dei CAM nella lex specialis costituisce un vizio di legittimità insanabile, che comporta l’annullamento della gara.
Lex specialis senza CAM: gara da annullare
Nel caso in esame, una società aveva impugnato l’aggiudicazione di una gara sostenendo che la lex specialis non contenesse alcun riferimento ai criteri ambientali minimi previsti dalla normativa vigente.
L’Amministrazione, tuttavia, aveva difeso la legittimità della procedura, sostenendo che alcuni partecipanti - compreso il ricorrente - avessero comunque presentato offerte tecniche contenenti elementi di sostenibilità ambientale, in linea con lo spirito della disciplina.
Il TAR aveva respinto il ricorso, ritenendo che l’assenza dei CAM non avesse inciso in modo sostanziale sul risultato della gara. L’impresa ha quindi proposto appello al Consiglio di Stato.
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