Omesso inserimento dei CAM nella lex specialis: il Consiglio di Stato annulla la gara
Palazzo Spada ribadisce che l’assenza dei Criteri Ambientali Minimi nella lex specialis costituisce vizio insanabile della procedura: la gara è nulla e l’illegittimità può essere fatta valere anche al momento dell’aggiudicazione
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Redazione tecnica -
09/10/2025
Conclusioni operative
Con l’accoglimento del ricorso, il Consiglio di Stato ha quindi dichiarato la nullità dell’intera procedura di gara, ribadendo che i CAM:
- sono obbligatori in tutte le fasi dell’appalto, indipendentemente dal criterio di aggiudicazione;
- devono essere espressamente inseriti nella lex specialis e nei documenti di gara;
- la loro omissione integra un vizio insanabile, non sanabile ex post;
- la mancata previsione può essere impugnata insieme all’aggiudicazione, non essendo clausola immediatamente lesiva.
Se ne ricavano alcune interessanti indicazioni operative per amministrazioni e concorrenti:
- per le stazioni appaltanti, la decisione impone un’attenta revisione delle proprie procedure di predisposizione dei bandi, integrando sistematicamente i CAM come parte integrante della documentazione di gara;
- per gli operatori economici, invece, la pronuncia conferma la possibilità di far valere l’illegittimità della procedura anche in fase successiva, a tutela del principio di concorrenza e della corretta applicazione delle regole ambientali.
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