Ordine di demolizione e inottemperanza: il Consiglio di Stato sulla sanzione pecuniaria

La sanzione non necessita di un autonomo procedimento: il destinatario dell’ordine di demolizione è già a conoscenza delle conseguenze della sua inerzia

di Redazione tecnica - 30/10/2025

Il diniego di una sanatoria edilizia può essere impugnato per vizi formali ma non sempre tali censure hanno un effetto sostanziale, rimanendo di fatto efficaci le conseguenze, come l'ordine di demolizione e anche le sanzioni per inottemperanza.

Abusi edilizi: senza doppia conformità, l'ordine di demolizione è sempre legittimo

La conferma arriva con la sentenza del Consiglio di Stato del 28 ottobre 2025, n. 8366, con cui i giudici di Palazzo Spada ribadiscono che in mancanza della doppia conformità - condizione essenziale per il buon esito dell’istanza ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 - il provvedimento di rigetto è un atto vincolato, e ogni vizio procedimentale degrada a mera irregolarità.

Il caso in esame riguardava la richiesta di sanatoria per un piccolo fabbricato realizzato in zona agricola, su un lotto inferiore ai minimi di legge.

Il Comune aveva negato la conformità, ordinato la demolizione e, dopo l’inottemperanza, applicato la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 31, comma 4-bis, del Testo Unico Edilizia.

Un’impostazione condivisa già dal TAR e che Palazzo Spada ha ribadito, sulla base di un quadro normativo ben definito e che vale la pena richiamare.

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