Demolizione abusi edilizi: il Consiglio di Stato sulla sanzione alternativa
Con la sentenza n. 3168/2025, Palazzo Spada chiarisce quando la demolizione è atto vincolato e quando può subentrare la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 34 del Testo Unico Edilizia
Uno degli escamotage alla demolizione più ricercati in materia di abusi edilizi è la richiesta di applicazione della sanzione alternativa ex art. 34 del Testo Unico Edilizia.
Un istituto che, sebbene visto come possibile scappatoia, può essere di fatto applicato solo in fase di esecuzione dell’ordine di demolizione.
Proprio in questo quadro, spesso animato da aspettative di “vie alternative” da parte dei privati, la sentenza del Consiglio di Stato del 14 aprile 2025, n. 3168 offre alcune precisazioni utili per comprendere bene cosa può e cosa non può essere messo in discussione, ribadendo la natura vincolata dell’ordine di demolizione, la corretta scansione procedimentale prevista dal d.P.R. n. 380/2001, l’irrilevanza di eventuali errori formali nel provvedimento e, appunto, la collocazione della valutazione della sanzione pecuniaria nella sola fase esecutiva.
Ordine di demolizione e sanzione pecuniaria: i chiarimenti del Consiglio di Stato
Il caso nasce dall’impugnazione di un’ordinanza con cui un’Amministrazione aveva contestualmente disposto la sospensione immediata dei lavori e la demolizione delle opere abusive con assegnazione di 30 giorni.
Il proprietario aveva dedotto una serie di vizi, sostenendo in particolare che:
- la mancata comunicazione di avvio del procedimento gli avrebbe impedito di presentare tempestivamente l’istanza di accertamento di conformità ex art. 36;
- non sarebbe possibile imporre nello stesso atto la misura cautelare (sospensione) e quella ripristinatoria (demolizione), perché ontologicamente diverse;
- il termine di 30 giorni violerebbe l’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, che assegna 90 giorni per la demolizione;
- la demolizione avrebbe potuto danneggiare parti regolari del fabbricato, motivo per cui si sarebbe dovuto applicare l’art. 34, comma 2, con sanzione pecuniaria in luogo della rimozione.
Il TAR aveva respinto il ricorso e la questione era approdata in appello.
Per valutare con chiarezza le censure dell’appellante e la risposta dei giudici, è utile ripercorrere i riferimenti normativi che governano la sequenza procedimentale e le diverse tipologie di sanzione previste dal Testo Unico Edilizia.
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