Accesso agli atti e segreti tecnici: il Consiglio di Stato ribadisce i confini della riservatezza
Con la sentenza n. 8231/2025, Palazzo Spada ricorda cosa può essere davvero considerato segreto tecnico o commerciale e quali limiti incontra la riservatezza alla luce degli artt. 35 e 36 del d.lgs. 36/2023
Quando un operatore economico può davvero invocare il segreto tecnico o commerciale per ottenere l’oscuramento dell’offerta? Quali elementi deve dimostrare affinché la stazione appaltante possa comprimere il principio di trasparenza introdotto dal nuovo d.lgs. n. 36/2023? E fino a che punto il know-how aziendale può essere opposto agli altri concorrenti, specialmente ai primi cinque classificati che godono di un accesso reciproco alle offerte?
A riportare l’istituto dell’oscuramento dentro confini ben definiti è la sentenza del Consiglio di Stato del 23 ottobre 2025, n. 8231, con una ricostruzione rigorosa del rapporto tra riservatezza e trasparenza della documentazione di gara.
Tutela know-how, trasparenza e nuovo Codice: il Consiglio di Stato definisce i confini dell’oscuramento dell’offerta tecnica
La vicenda si colloca in una fase in cui il nuovo Codice dei contratti sta ridisegnando in profondità le modalità di accesso agli atti, soprattutto a seguito dell’introduzione degli articoli 35 e 36, che regolano in modo dettagliato la conoscibilità delle offerte tecniche e la gestione delle richieste di oscuramento.
In particolare, l’art. 36, comma 2, prevede che solo gli operatori collocati nei primi cinque posti della graduatoria possano accedere reciprocamente alle rispettive offerte, e sempre previa valutazione della stazione appaltante sulle eventuali richieste di oscuramento.
La digitalizzazione, dunque, non elimina la discrezionalità tecnico-giuridica della stazione appaltante, ma rende più immediata la disponibilità dei documenti già “autorizzati” all’ostensione. È qui che assume centralità l’istituto dell’oscuramento: un operatore può chiedere che alcune parti dell’offerta siano coperte da riservatezza, ma tale richiesta deve essere motivata e comprovata, perché incide su un meccanismo di accesso che, nel nuovo Codice, è costruito per favorire la contendibilità e la trasparenza delle procedure.
La controversia esaminata dal Consiglio di Stato nasce proprio da questo passaggio: quando un’impresa chiede di sottrarre una porzione significativa dell’offerta alla visione dei primi cinque concorrenti, la stazione appaltante deve verificare se esista un reale segreto tecnico o commerciale.
In particolare, l’OE quinto classificato aveva evidenziato quasi tutta la propria offerta tecnica, sostenendo che essa contenesse segreti tecnici e commerciali. La SA aveva ritenuto la motivazione insufficiente, invitando l’operatore a precisare quali parti fossero segrete e dandone motivazioni. L’invito era rimasto senza risposta. A quel punto la stazione appaltante aveva deciso di rendere l’offerta integralmente disponibile (eccetto alcuni allegati), ritenendo non comprovata la sussistenza del segreto.
Ne era scaturito il ricorso che il TAR aveva accolto, valorizzando una lettura ampia del concetto di segreto, alla luce del rafforzamento normativo del know-how e dell’emersione del valore economico dei dati personali. Da qui l’appello proposto dalla SA, che il Consiglio di Stato ha ritenuto fondato, sulla base proprio del combinato disposto dagli artt. 35 e 36 del Codice.
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