Accesso agli atti e segreti tecnici: il Consiglio di Stato ribadisce i confini della riservatezza

Con la sentenza n. 8231/2025, Palazzo Spada ricorda cosa può essere davvero considerato segreto tecnico o commerciale e quali limiti incontra la riservatezza alla luce degli artt. 35 e 36 del d.lgs. 36/2023

di Redazione tecnica - 10/12/2025

Quadro normativo: un equilibrio tra trasparenza e tutela

Il Consiglio ricostruisce puntualmente il quadro normativo, ricordando che la riservatezza costituisce un’eccezione alla regola generale della trasparenza.

L’art. 36 del d.lgs. 36/2023 stabilisce che:

  • le offerte dell’aggiudicatario e gli atti presupposti devono essere resi disponibili a tutti i concorrenti non esclusi;
  • gli operatori classificati nei primi cinque posti hanno accesso reciproco alle rispettive offerte;
  • le decisioni sull’oscuramento devono essere immediatamente comunicate e possono essere impugnate entro dieci giorni.

La norma è costruita per garantire un accesso rapido e completo, proprio perché la concorrenza effettiva si realizza anche attraverso la piena conoscibilità dei contenuti tecnici che hanno determinato il punteggio.

L’art. 35, comma 4, lett. a), introduce però una clausola di riservatezza: l’accesso può essere escluso per informazioni che costituiscano “segreti tecnici e commerciali”, purché l’operatore presenti una dichiarazione motivata e comprovata.

Il fondamento di questo requisito non è formale ma sostanziale: il richiamo all’art. 98 del Codice della proprietà industriale chiarisce che un’informazione può essere considerata segreta solo se:

  • possiede un valore economico in quanto non nota;
  • è ragionevolmente protetta mediante misure adottate dal legittimo detentore;
  • presenta un concreto vantaggio competitivo suscettibile di essere compromesso dalla divulgazione.

Il Consiglio ricorda che tali elementi devono essere esplicitati dall’operatore. Non è possibile per la stazione appaltante sopperire a una motivazione lacunosa: ciò comporterebbe un’ingiustificata inversione dell’onere probatorio.

© Riproduzione riservata

Documenti Allegati