Accesso agli atti e segreti tecnici: il Consiglio di Stato ribadisce i confini della riservatezza
Con la sentenza n. 8231/2025, Palazzo Spada ricorda cosa può essere davvero considerato segreto tecnico o commerciale e quali limiti incontra la riservatezza alla luce degli artt. 35 e 36 del d.lgs. 36/2023
La decisione del Consiglio di Stato
Proprio per questo, il Collegio ha smentito la lettura evolutiva proposta dal TAR. Non è possibile estendere la nozione di segreto solo perché un settore economico appare innovativo o caratterizzato da dinamiche digitali: la tutela del know-how, pur essendo rilevante, non consente di costruire zone franche rispetto alla trasparenza prevista dal Codice.
Nel caso in esame, l’OE si era limitato a evidenziare i titoli dei paragrafi dell’offerta, senza circostanziare i contenuti effettivamente riservati, e senza dimostrare:
- quale informazione fosse segreta;
- perché avesse un valore economico;
- quali misure di protezione fossero state adottate;
- quale pregiudizio concreto sarebbe derivato dalla divulgazione.
In mancanza di tali elementi, l’oscuramento richiesto non poteva essere accolto. La stazione appaltante non aveva dunque alcun obbligo di individuare autonomamente ciò che l’impresa non aveva provveduto a precisare.
L’oscuramento è un istituto eccezionale e richiede un onere motivazionale rigoroso; la trasparenza, in assenza di motivazioni puntuali, prevale.
La giurisprudenza citata conferma questa impostazione: il semplice richiamo al know-how non è sufficiente; la segretezza deve essere oggettiva, dimostrabile e circoscritta. Diversamente, la concorrenza verrebbe compromessa e il principio di accesso digitale svuotato.
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