Accesso agli atti e segreti tecnici: il Consiglio di Stato ribadisce i confini della riservatezza
Con la sentenza n. 8231/2025, Palazzo Spada ricorda cosa può essere davvero considerato segreto tecnico o commerciale e quali limiti incontra la riservatezza alla luce degli artt. 35 e 36 del d.lgs. 36/2023
Analisi tecnica
La sentenza assume un valore particolarmente significativo nell’ecosistema del nuovo Codice. L’accesso reciproco tra i primi cinque classificati è un istituto pensato per rafforzare la contendibilità della gara, prevenire asimmetrie informative e ridurre il contenzioso. Se l’oscuramento divenisse uno strumento eccessivamente agevole, tale meccanismo risulterebbe inefficace.
Il Consiglio di Stato riafferma che la trasparenza è la condizione minima per verificare la correttezza dell’aggiudicazione. La riservatezza può intervenire solo quando l’informazione:
- ha un valore competitivo effettivo;
- è stata protetta in modo adeguato;
- può essere riutilizzata in altri contesti di mercato;
- la sua divulgazione altererebbe in modo indebito la concorrenza.
Quel che emerge è la necessità, per gli operatori, di non confondere originalità dell’offerta con segreto tecnico: non ogni personalizzazione costituisce know-how tutelabile. La soglia è più alta e richiede un quid pluris specialistico.
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