Pannelli fotovoltaici in condominio: niente autorizzazione dell'assemblea senza modifiche

Una recente sentenza conferma che l’art. 1122-bis c.c. consente al singolo condomino di installare impianti senza previa delibera assembleare, salvo interventi sulle parti comuni

di Redazione tecnica - 19/09/2025

Quando un condomino può installare un impianto fotovoltaico senza il consenso degli altri? Quali sono i limiti posti dalla legge e in quali casi, invece, l’assemblea può imporre modalità o cautele? E cosa accade se l’assemblea si esprime con un parere contrario?

A queste domande ha risposto il Tribunale di Vicenza con la sentenza 13 agosto 2025, n. 3287, affrontando un caso concreto di installazione di pannelli fotovoltaici su una superficie comune.

Pannelli fotovoltaici in condominio: no all’autorizzazione assembleare senza modifiche delle parti comuni

Il caso sottoposto al giudice ordinario riguardava l’installazione di pannelli fotovoltaici su una parte comune da parte di un singolo condomino. Alcuni comproprietari avevano contestato l’intervento, sostenendo la necessità di una preventiva autorizzazione assembleare e lamentando un pregiudizio nell’uso della superficie comune.

Il Tribunale ha esaminato in via prioritaria la questione relativa all’art. 1122-bis c.c., ritenendo che fosse dirimente sul caso.

La norma, introdotta dalla legge di riforma del condominio (L. n. 220/2012), consente al singolo condomino di installare impianti destinati al servizio della propria unità immobiliare sul lastrico solare, sulle superfici comuni o su parti di sua proprietà esclusiva.

L’autorizzazione assembleare diventa necessaria soltanto quando l’intervento comporta modificazioni delle parti comuni, caso in cui l’assemblea può prescrivere modalità alternative di esecuzione o imporre cautele a tutela della stabilità, della sicurezza e del decoro architettonico.

Ed è sulla base di queste disposizioni che il giudice ha deciso di respingere il ricorso: vediamo perché.

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