Pantouflage e incarichi PNRR: ANAC segnala i rischi della deroga

L'Autorità Nazionale Anticorruzione chiede al Governo e al Parlamento di rivedere la disciplina che esclude dal divieto di pantouflage professionisti ed esperti reclutati per il PNRR: la deroga rischia di indebolire la prevenzione dei conflitti di interesse, soprattutto nelle procedure di affidamento e negli appalti pubblici

di Redazione tecnica - 10/07/2026

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Il divieto di pantouflage rappresenta uno dei principali strumenti di prevenzione dei conflitti di interesse nel passaggio tra incarichi pubblici e attività nel settore privato.

Per questo motivo, ogni deroga a tale disciplina assume particolare rilievo, soprattutto quando riguarda figure chiamate a operare in ambiti particolarmente delicati come l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Proprio su questo aspetto è intervenuta l’ANAC con l'Atto di segnalazione n. 2 del 17 giugno 2026, invitando Governo e Parlamento a rivedere l'attuale disciplina che esclude dall'applicazione del divieto di pantouflage i professionisti e gli esperti reclutati ai sensi dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 80/2021 per l'attuazione del PNRR.

Secondo l'Autorità, l'esperienza maturata nell'attività di vigilanza ha evidenziato come questa deroga abbia comportato, in diversi casi, l'impossibilità di applicare il periodo di raffreddamento anche in situazioni caratterizzate da potenziali conflitti di interesse, molte delle quali riconducibili alle procedure di affidamento e, più in generale, ai contratti pubblici.

Da qui la richiesta di un intervento legislativo volto a ripristinare un sistema di tutele ritenuto più coerente con le finalità della normativa anticorruzione.

Pantouflage e incarichi PNRR: ANAC chiede a Governo e Parlamento di rivedere la deroga

L'Atto di segnalazione nasce dall'esperienza maturata dall'ANAC nell'esercizio delle proprie funzioni consultive e di vigilanza sul divieto di pantouflage previsto dall'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001.

Nel corso dell'attività consultiva e di vigilanza svolta dall'Autorità sono emerse numerose situazioni nelle quali soggetti reclutati dalle amministrazioni per l'attuazione di progetti finanziati nell'ambito del PNRR, una volta cessato l'incarico, hanno instaurato rapporti professionali con operatori economici interessati dall'attività svolta durante il servizio pubblico.

In diversi casi, tuttavia, la presenza della deroga introdotta dal decreto Reclutamento PNRR ha impedito l'applicazione del divieto di pantouflage, determinando l'archiviazione dei procedimenti pur in presenza degli elementi che, secondo la disciplina ordinaria, avrebbero potuto integrare l'ipotesi di incompatibilità successiva. È proprio questa esperienza applicativa che, secondo l'ANAC, rende opportuno riconsiderare l'attuale assetto normativo.

Il divieto di pantouflage previsto dall'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001

L'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 stabilisce che i dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della pubblica amministrazione non possono, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, svolgere attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività amministrativa esercitata mediante quei medesimi poteri.

La finalità della disposizione è quella di evitare che l'esercizio delle funzioni pubbliche possa essere influenzato dalla prospettiva di futuri incarichi presso operatori economici che abbiano tratto vantaggio dalle decisioni dell'amministrazione.

Il cosiddetto periodo di raffreddamento rappresenta quindi una misura preventiva diretta a garantire imparzialità, indipendenza dell'azione amministrativa e tutela della concorrenza.

Perché gli incarichi PNRR sono esclusi dal periodo di raffreddamento

La disciplina speciale introdotta dal decreto-legge n. 80/2021, convertito dalla Legge n. 113/2021, ha previsto un regime derogatorio rispetto alla normativa ordinaria sul pantouflage.

In particolare, l'art. 1, comma 7-ter, esclude dall'applicazione del divieto gli incarichi conferiti ai professionisti e agli esperti con contratto di lavoro autonomo, nonché al personale altamente specializzato assunto a tempo determinato ai sensi dell'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge.

Come ricorda la stessa ANAC, la scelta del legislatore era giustificata dalla natura straordinaria del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e dall'esigenza di attrarre rapidamente professionalità altamente qualificate, evitando che il vincolo del periodo di raffreddamento potesse costituire un ostacolo al reclutamento.

Si tratta, dunque, di una deroga espressamente prevista dalla legge, giustificata dall'eccezionalità degli obiettivi perseguiti dal PNRR.

Pantouflage, appalti e conflitti di interesse: le criticità evidenziate dall'ANAC

È proprio sul piano applicativo che, secondo l'Autorità, sono emerse le maggiori criticità: molte delle situazioni riguardavano procedure di affidamento di servizi e, più in generale, procedure a evidenza pubblica, cioè ambiti nei quali il rischio di conflitti di interesse assume particolare rilevanza.

L'applicazione automatica della deroga ha impedito di contestare circostanze che, in assenza dell'esenzione prevista dal decreto Reclutamento, avrebbero potuto integrare il divieto di pantouflage.

Secondo l'Autorità, ciò rischia di "sterilizzare" proprio gli effetti preventivi perseguiti dalla disciplina generale, privando di efficacia uno degli strumenti più importanti per evitare che le funzioni esercitate durante il rapporto con la pubblica amministrazione possano tradursi in vantaggi competitivi nel successivo svolgimento di attività professionali presso operatori privati.

La natura temporanea dei rapporti instaurati nell'ambito del PNRR potrebbe, paradossalmente, rendere questi soggetti ancora più esposti al rischio di condizionamenti esterni, poiché il loro futuro professionale è destinato fisiologicamente a svilupparsi al di fuori dell'amministrazione una volta concluso l'incarico.

La proroga degli incarichi PNRR mantiene aperta la questione del pantouflage

La questione rimane attuale anche in vista della conclusione del Piano, considerata la proroga della durata massima degli incarichi PNRR fino al 31 dicembre 2026.

Qualora il divieto di pantouflage fosse applicabile anche a tali figure, il relativo periodo di raffreddamento continuerebbe infatti a produrre effetti per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico, contribuendo a preservare l'imparzialità dell'azione amministrativa anche nella fase conclusiva dell'attuazione del Piano.

La proposta dell'ANAC: modificare la deroga al pantouflage per gli incarichi PNRR

Alla luce delle criticità emerse, l'ANAC ha invitato Governo e Parlamento a valutare una revisione dell'attuale quadro normativo, eliminando o rimodulando la deroga oggi prevista per gli incarichi conferiti nell'ambito del PNRR, così da ripristinare un livello di tutela coerente con le finalità di prevenzione dei conflitti di interesse perseguite dall'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001.

L'obiettivo, secondo l'Autorità, è individuare una soluzione che consenta di mantenere elevata la capacità di attrarre professionalità altamente qualificate senza rinunciare alle garanzie di imparzialità e prevenzione dei conflitti di interesse che ispirano la disciplina del pantouflage, soprattutto nei settori più sensibili come quello dei contratti pubblici.

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