È stato pubblicato dall’INAIL il nuovo Quaderno tecnico “Parapetti”, dedicato ai sistemi di protezione collettiva contro le cadute dall’alto nei cantieri temporanei o mobili e aggiornato alla UNI EN 13374:2025, relativa ai parapetti anticaduta provvisori, e alla UNI 11996:2025, dedicata invece ai parapetti anticaduta permanenti.
Il documento affronta classificazione, requisiti, criteri di scelta, montaggio, uso e manutenzione dei parapetti, con particolare attenzione al rapporto tra norme UNI e D.Lgs. n. 81/2008, che rappresenta il riferimento normativo da considerare nella scelta e nell’impiego del sistema.
Parapetti anticaduta nei cantieri: il nuovo quaderno Inail su montaggio e utilizzo
Il Quaderno definisce i parapetti come dispositivi di protezione collettiva destinati alla protezione dei lavoratori contro le cadute dall’alto, distinguendoli in provvisori e permanenti.
Il loro impiego riguarda i lavori in quota, quindi le attività che espongono il lavoratore al rischio di caduta da una quota superiore a 2 metri rispetto a un piano stabile, ma anche i lavori di scavo nei quali vi sia il rischio di caduta a una profondità superiore a 2 metri rispetto al piano di campagna.
Il D.Lgs. n. 81/2008 attribuisce priorità ai sistemi di protezione collettiva rispetto a quelli individuali e richiama espressamente i parapetti tra i sistemi contro le cadute dall’alto.
Lo stesso decreto impone inoltre la presenza di robusti parapetti sugli impalcati, sui ponti di servizio, sulle passerelle e sulle andatoie posti a un’altezza superiore a 2 metri, oltre a disciplinare la protezione delle aperture nei solai, nelle piattaforme di lavoro e nei muri prospicienti il vuoto.
Parapetti anticaduta tradizionali e prefabbricati: le differenze
Una prima distinzione riguarda la metodologia di fabbricazione: i parapetti possono essere tradizionali, quando vengono costruiti direttamente in cantiere in legno o acciaio, oppure prefabbricati, quando sono realizzati in fabbrica e successivamente assemblati in cantiere.
I primi sono molto diffusi perché possono essere realizzati utilizzando materiale generalmente disponibile in cantiere, mentre quelli prefabbricati risultano più versatili sotto il profilo dei sistemi di fissaggio e dei supporti sui quali possono essere installati.
A questa distinzione si aggiunge quella tra parapetti provvisori e permanenti, alla quale corrispondono i due differenti riferimenti tecnici: UNI EN 13374:2025 e UNI 11996:2025.
UNI EN 13374:2025: classi A, B e C dei parapetti anticaduta
Per i parapetti anticaduta provvisori la UNI EN 13374:2025 individua tre classi, A, B e C, alle quali corrispondono prestazioni differenti.
La classe A è destinata principalmente a sostenere una persona che si appoggi alla protezione e a fermare chi cammini o cada verso il parapetto e può essere utilizzata fino a un’inclinazione di 10°; la classe B aggiunge la capacità di impedire o arrestare la caduta di una persona che scivoli lungo una superficie inclinata e può essere utilizzata fino a 30° senza limitazioni dell’altezza di caduta oppure fino a 60° quando questa non supera i 2 metri; la classe C è invece destinata alle superfici in forte pendenza e può essere impiegata fino a 45° senza limitazioni dell’altezza di caduta oppure fino a 60° quando questa non supera i 5 metri.
La scelta della classe dipende quindi soprattutto dall’inclinazione della superficie di lavoro e dall’altezza di caduta Hf, definita come distanza verticale tra il punto in cui si trova il lavoratore e il punto più basso del parapetto.
Per i parapetti anticaduta permanenti, invece, la UNI 11996:2025 individua due classi, A e B, prendendo a riferimento i requisiti prestazionali e dimensionali indicati dalla UNI EN 13374.
Tavola fermapiede nei parapetti: UNI EN 13374 e D.Lgs. n. 81/2008
Secondo la UNI EN 13374, i parapetti anticaduta provvisori possono essere costituiti da un corrente principale e da un corrente intermedio oppure da una protezione continua, mentre il fermapiede è opzionale.
L’INAIL precisa però che, in Italia, non sono commercializzabili tutti i parapetti conformi alla sola UNI EN 13374, ma soltanto quelli rispondenti anche al D.Lgs. n. 81/2008, quindi costituiti almeno da corrente principale, corrente intermedio e tavola fermapiede, fermo restando che la protezione continua svolge la stessa funzione del corrente intermedio.
L’Allegato IV al D.Lgs. n. 81/2008 considera “normale” il parapetto che abbia un’altezza utile di almeno un metro, sia realizzato con materiale rigido e resistente, disponga di almeno due correnti e sia costruito e fissato in modo da resistere alle sollecitazioni cui può essere sottoposto. Il “parapetto normale con arresto al piede” deve inoltre essere completato da una fascia continua poggiante sul piano di calpestio, alta almeno 15 centimetri.
Nelle FAQ l’INAIL precisa inoltre che, per i parapetti posti a difesa delle aperture disciplinate dall’art. 146 del D.Lgs. n. 81/2008, non viene indicata una specifica altezza minima della tavola fermapiede, mentre il requisito dei 15 cm deriva dall’Allegato IV; lo stesso valore minimo è previsto dalla UNI EN 13374 e dalla UNI 11996.
Parapetti anticaduta, norme UNI e marcatura CE: cosa è richiesto
In riferimento alle norme tecniche, l’INAIL precisa che un parapetto prefabbricato non deve necessariamente essere marcato UNI EN 13374 o UNI 11996, perché le norme tecniche hanno carattere volontario.
Resta però necessario dimostrare l’idoneità del sistema rispetto allo specifico impiego, ad esempio verificando la capacità del parapetto di resistere alle sollecitazioni previste dalle norme UNI.
Quanto alla marcatura CE, l’INAIL precisa che un parapetto anticaduta provvisorio non deve esserne provvisto, non essendo previsto uno specifico regolamento di prodotto. Diverso è il tema della marcatura prevista dalle norme tecniche, che serve invece a identificare fabbricante, elemento, periodo o lotto di fabbricazione e, nel caso dei contrappesi, relativo peso.
Scelta e montaggio dei parapetti anticaduta: ancoraggi e verifiche
La scelta del parapetto e del relativo sistema di ancoraggio deve derivare dai rischi preventivamente individuati e deve tenere conto delle istruzioni del fabbricante, della tipologia di intervento, dell’inclinazione della superficie, della struttura alla quale il sistema sarà ancorato e dell’altezza di caduta del lavoratore.
Non a caso, nelle FAQ l’INAIL individua proprio nella struttura di fissaggio e nel sistema di ancoraggio due degli elementi ai quali prestare maggiore attenzione prima dell’installazione.
Prima del montaggio devono inoltre essere verificate l’idoneità dell’ancoraggio, le condizioni della superficie di lavoro, il vento e le condizioni atmosferiche, l’applicabilità della procedura, l’idoneità della classe scelta e l’integrità dei componenti; dopo l’installazione occorre invece controllare che il montaggio sia stato eseguito secondo le istruzioni del fabbricante.
In assenza di indicazioni puntuali del D.Lgs. n. 81/2008 sul corretto montaggio, il Quaderno ammette, nel caso di parapetti non marcati UNI EN 13374 o UNI 11996, la predisposizione di una specifica tecnica di prodotto, ferma restando la necessità di dimostrarne la sicurezza; l’INAIL indica comunque come soluzione più immediata l’utilizzo di sistemi costruiti secondo le norme UNI, seguendo il manuale del fabbricante.
Uso e manutenzione dei parapetti anticaduta: controlli e reimpiego
Infine, l’INAIL specifica che anche durante l’utilizzo devono essere rispettate le istruzioni del fabbricante e che, in fase di smontaggio, devono essere nuovamente valutate le condizioni della superficie, il vento, le condizioni atmosferiche e l’applicabilità delle procedure previste.
Dopo lo smontaggio, l’integrità dei componenti deve essere verificata prima di un eventuale reimpiego, controllando in particolare corrosione, danni ai materiali e alle saldature, deformazioni e corretto funzionamento delle parti mobili.
La manutenzione deve invece essere affidata a personale qualificato e comprende controlli differenti a seconda che i componenti siano metallici o in legno, con verifiche che riguardano usura, corrosione, saldature, bulloneria, parti mobili e, per gli elementi lignei, anche tagli, abrasioni e deterioramenti dovuti al calore, a sostanze aggressive o all’esposizione solare.