I servizi di architettura e ingegneria rientrano tra quelli “ad alta intensità di manodopera” per i quali l’art. 108 del d.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici) impone il limite del 30% al peso del prezzo nell’offerta economicamente più vantaggiosa? Oppure, trattandosi di servizi intellettuali, è possibile attribuire al prezzo un peso superiore — anche oltre il 50% — nella costruzione dell’OEPV?
SIA soprasoglia e criterio OEPV: il MIT sul limite del 30% al prezzo
Domande tutt’altro che teoriche, poste da una stazione appaltante che si trovava a dover predisporre la gara per un incarico di progettazione di importo superiore a 140mila euro e a cui ha dato risposta il MIT con il parere del 2 ottobre 2025, n. 3688.
Nel definire i criteri di aggiudicazione, l’amministrazione si è chiesta se i servizi di architettura e ingegneria dovessero essere considerati “ad alta intensità di manodopera” – e quindi soggetti al tetto del 30% sulla componente economica – oppure se potesse attribuire al prezzo un peso maggiore, arrivando addirittura al 70% e riservando solo il 30% all’offerta tecnica.
Il dubbio nasce dall’interpretazione dell’art. 108, comma 4, del Codice dei contratti pubblici, che limita la componente prezzo nei servizi ad alta intensità di manodopera, ma non chiarisce esplicitamente se i servizi tecnici rientrino in tale categoria.
In questo senso, può essere utile rivedere cosa prevede la norma in questione.