Nel sistema di qualificazione introdotto dal D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti) c’è un dubbio che ritorna spesso nelle amministrazioni: una stazione appaltante non qualificata è davvero così limitata? Oppure conserva comunque spazi di autonomia, soprattutto quando si tratta di aderire a convenzioni Consip o accordi quadro regionali?
Stazioni appaltanti non qualificate: il parere del MIT
È una questione molto pratica, che riguarda ogni giorno responsabili unici di progetto (RUP), responsabili della spesa e uffici tecnici. A chiarire questi interessanti aspetti ci ha pensato il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) che, con il parere n. 3807 del 19 novembre 2025, è intervenuto mettendo ordine in un ambito dove le letture erano diventate troppo prudenti, al punto da frenare attività del tutto legittime.
Il chiarimento del MIT nasce da un quesito che riguarda una situazione molto comune. Un’amministrazione non qualificata voleva:
- aderire a convenzioni o accordi quadro, anche per importi che superano i 140.000 euro;
- gestire l’esecuzione dei contratti derivanti da queste adesioni, pur non avendo la qualificazione per la fase esecutiva.
In altre parole, si chiedeva se fosse possibile continuare a lavorare in autonomia senza sconfinare nelle attività che il Codice dei contratti riserva alle stazioni appaltanti qualificate.
Domanda lineare e concreta, che il MIT affronta senza sovrastrutture.