Stazione appaltante qualificata: può chiedere un compenso? Chiarimenti dal MIT

Il MIT chiarisce come regolare i rapporti finanziari tra stazioni appaltanti qualificate e non qualificate nelle procedure di importo superiore alle soglie di qualificazione previste dall’art. 62 del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti)

di Redazione tecnica - 26/02/2026

Una stazione appaltante qualificata può chiedere un compenso per svolgere una procedura di gara per conto di un ente non qualificato? È possibile stabilire importi parametrati alla complessità o al valore dell’appalto? Oppure, trattandosi di un obbligo previsto dal Codice dei contratti, l’attività deve essere svolta senza corrispettivo?

È un dubbio lecito sul quale è intervenuto il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) con il parere n. 3995 del 5 febbraio 2026, che chiarisce i limiti finanziari dei rapporti tra stazioni appaltanti qualificate e non qualificate.

Il quesito: compenso alla stazione appaltante qualificata per gare oltre soglia

Il quesito riguarda l’obbligo per le stazioni appaltanti non qualificate di ricorrere a una stazione appaltante qualificata per le procedure di gara di valore superiore alle soglie previste dall’art. 62 del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti) e dall’Allegato II.4.

In particolare, viene chiesto al MIT se la stazione appaltante qualificata possa svolgere l’attività di gara o di esecuzione del contratto a titolo oneroso, determinando importi parametrati alla complessità o al valore delle opere, oppure se tale attività, in quanto prevista ex lege, debba essere svolta senza corrispettivo.

Art. 62 D.Lgs. 36/2023, Legge n. 241/1990 e clausola di invarianza finanziaria

Per comprendere la decisione del Ministero delle Infrastrutture è opportuno circoscrivere il quadro normativo di riferimento e, in particolare, il Codice dei contratti pubblici, il D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e la Legge n. 241/1990.

Il punto di partenza è l’art. 62 del D.Lgs. n. 36/2023, richiamato anche nel quesito insieme all’Allegato II.4 in tema di qualificazione e soglie operative. Nel parere, tuttavia, l’attenzione si concentra sul comma 9, che disciplina la forma con cui deve essere formalizzato il ricorso alla stazione appaltante qualificata o alla centrale di committenza qualificata: accordo ai sensi dell’art. 30 del TUEL, accordo ai sensi dell’art. 15 della Legge n. 241/1990, oppure apposita convenzione.

L’art. 30, comma 2, del TUEL prevede che le convenzioni debbano stabilire, tra l’altro, i rapporti finanziari e i reciproci obblighi tra gli enti. L’art. 15, comma 2-bis, secondo periodo, della Legge n. 241/1990 dispone che dall’attuazione di tali accordi non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e che si deve provvedere nell’ambito delle risorse già previste dalla legislazione vigente.

Il MIT richiama poi l’art. 228 del Codice dei contratti, che contiene la clausola di invarianza finanziaria: dall’attuazione del Codice e dei suoi allegati non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Infine, viene ricordato che, secondo l’interpretazione consolidata in giurisprudenza, gli accordi stipulati ai sensi dell’art. 15 della Legge n. 241/1990 possono prevedere esclusivamente il mero ristoro delle spese effettivamente sostenute per l’attuazione degli obblighi derivanti dall’accordo.

Parere MIT 3995/2026: cosa prevede per i rapporti finanziari tra enti

Nel parere n. 3995/2026 il MIT ricostruisce il quadro normativo partendo dall’art. 62 del Codice dei contratti pubblici, che disciplina l’aggregazione e la centralizzazione delle committenze.

Il comma 9 chiarisce che il ricorso alla stazione appaltante qualificata o alla centrale di committenza qualificata deve essere formalizzato mediante accordo ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), oppure ai sensi dell’art. 15 della Legge n. 241/1990, ovvero mediante apposita convenzione.

L’art. 30 del TUEL prevede che le convenzioni stabiliscano anche i rapporti finanziari tra gli enti, mentre l’art. 15 della Legge n. 241/1990 disciplina in via generale gli accordi tra pubbliche amministrazioni e stabilisce che dalla loro attuazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il MIT richiama l’interpretazione consolidata secondo cui gli accordi stipulati ai sensi dell’art. 15 della Legge n. 241/1990 possono prevedere esclusivamente il mero ristoro delle spese effettivamente sostenute.

Viene inoltre richiamato l’art. 228 del Codice dei contratti, che contiene la clausola di invarianza finanziaria, ribadendo che dall’attuazione del Codice e dei suoi allegati non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Sulla base di questo quadro, il Ministero conclude che i rapporti finanziari tra le amministrazioni devono essere definiti nei limiti previsti dalla Legge e dalla giurisprudenza, nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria.

Compenso o ristoro spese? La qualificazione giuridica dell’attività

Letto in chiave sistematica, il parere chiarisce che l’attività svolta dalla stazione appaltante qualificata per conto di un ente non qualificato si colloca nell’ambito della cooperazione tra pubbliche amministrazioni.

Non si tratta di un affidamento di servizi in senso privatistico, ma di un modulo organizzativo previsto dal Codice per garantire la corretta gestione delle procedure sopra soglia da parte di soggetti qualificati.

In questo contesto, la previsione di un regolamento dei rapporti finanziari non è di per sé incompatibile con il sistema. Ciò che rileva è il limite entro cui tale regolazione può avvenire: non un corrispettivo parametrato alla complessità o al valore dell’appalto, ma il ristoro delle spese effettivamente sostenute, secondo la disciplina propria degli accordi tra amministrazioni.

Il richiamo alla clausola di invarianza finanziaria rafforza questa impostazione, escludendo che il meccanismo di aggregazione possa trasformarsi in una fonte di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Quando è ammesso il ristoro delle spese tra stazioni appaltanti

In conclusione, il MIT offre un chiarimento importante per tutte le amministrazioni che, in applicazione dell’art. 62 del Codice, si trovano a dover regolare i rapporti con una stazione appaltante qualificata.

La possibilità di disciplinare i rapporti finanziari tra ente non qualificato ed ente qualificato esiste ed è prevista dalla stessa normativa che impone la formalizzazione dell’accordo o della convenzione. Non siamo, quindi, in presenza di un’attività che deve necessariamente essere svolta in assenza di qualunque regolazione economica.

Allo stesso tempo, però, il Ministero richiama con chiarezza i limiti entro cui tale regolazione può avvenire. Gli accordi tra pubbliche amministrazioni, stipulati ai sensi dell’art. 15 della Legge n. 241/1990 o dell’art. 30 del TUEL, possono prevedere esclusivamente il ristoro delle spese effettivamente sostenute per l’attuazione degli obblighi derivanti dall’accordo. Il tutto nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui all’art. 228 del Codice dei contratti.

In altre parole, la centralizzazione delle committenze prevista dall’art. 62 non si traduce in un rapporto di natura commerciale tra enti, ma in una forma di cooperazione amministrativa che consente il rimborso dei costi sostenuti, senza generare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

È su questo equilibrio – tra legittima regolazione dei rapporti finanziari e rispetto dei limiti imposti dall’ordinamento – che si colloca il chiarimento fornito dal MIT.

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