Quando più impianti alimentati da fonti rinnovabili possono essere considerati un unico progetto? È sufficiente che siano presentati dalla stessa società o progettati dallo stesso professionista perché si possa parlare di artato frazionamento?
E in che modo questa valutazione si distingue dall'analisi degli effetti cumulativi sul territorio?
Sono le domande alle quali risponde il TAR Calabria, sez. Catanzaro, con la sentenza del 5 giugno 2026, n. 1063, che offre una delle prime applicazioni giurisprudenziali dell'art. 6 del D.Lgs. n. 190/2024, come modificato dal D.Lgs. n. 178/2025.
La pronuncia affronta il caso di due Procedure Abilitative Semplificate (PAS) presentate per la realizzazione di altrettanti aerogeneratori e coglie l'occasione per chiarire quando più interventi possano essere considerati un'unica iniziativa sotto il profilo autorizzativo, precisando che la sola coincidenza del soggetto proponente non è sufficiente a dimostrare l'esistenza di un frazionamento artificioso.
Allo stesso tempo, il Collegio ribadisce che artato frazionamento ed effetti cumulativi costituiscono valutazioni autonome e non possono essere sovrapposti nel corso dell'istruttoria amministrativa.
PAS e artato frazionamento: il caso esaminato dal TAR Calabria
La vicenda nasce dal diniego opposto da un Comune a una PAS presentata per la realizzazione di un aerogeneratore da 999 kW.
Secondo l'amministrazione, l'impianto non avrebbe dovuto essere valutato autonomamente perché costituiva, insieme a un secondo aerogeneratore proposto dalla stessa società, un'unica iniziativa artificiosamente suddivisa in due procedure distinte.
A sostegno del diniego il Comune richiamava tre diverse circostanze: il presunto artato frazionamento dell'intervento, l'esistenza di un effetto cumulativo con altri impianti eolici presenti nella stessa area e la presenza di usi civici sui terreni interessati dall'opera.
La società ha quindi impugnato il provvedimento, sul quale il TAR Calabria si è pronunciato accogliendo integralmente il ricorso e cogliendo l'occasione per precisare alcuni principi di riferimento per l'applicazione della disciplina relativa agli impianti alimentati da fonti rinnovabili.
Quando più impianti eolici costituiscono un progetto unitario
Preliminarmente, il TAR ha ricordato che la figura dell'artato frazionamento è stata elaborata per evitare che un impianto sostanzialmente unitario venga suddiviso in più interventi con l'obiettivo di rimanere al di sotto delle soglie di potenza previste dalla normativa e accedere così a un diverso regime amministrativo.
Questo orientamento, già consolidato nella giurisprudenza del Consiglio di Stato, è stato successivamente recepito dall'art. 6 del D.Lgs. n. 190/2024, disposizione poi modificata dal D.Lgs. n. 178/2025, che oggi individua i criteri attraverso i quali stabilire quando più interventi debbano essere considerati un'unica iniziativa ai fini dell'individuazione del corretto procedimento autorizzativo.
Frazionamento artificioso: i tre indici che rivelano un progetto unitario
Richiamando i più recenti arresti del Consiglio di Stato, la sentenza ricorda che la verifica dell'esistenza di un'unica iniziativa non può essere affidata a valutazioni astratte o a semplici presunzioni.
La giurisprudenza ha infatti individuato tre indici sintomatici corrispondenti alla localizzazione degli impianti in aree vicine, alla loro riconducibilità allo stesso centro di interessi e alla condivisione del medesimo punto di connessione.
La ricorrenza di tali circostanze rappresenta un importante indice ai fini dell'accertamento dell'eventuale unitarietà dell'intervento.
Stessa società e stesso progettista: perché non bastano a dimostrare il frazionamento
Applicando questi principi al caso in esame, il TAR non ha condiviso la ricostruzione del Comune.
L'amministrazione aveva infatti attribuito rilievo esclusivamente al fatto che entrambe le PAS fossero state presentate dalla stessa società e che i relativi progetti fossero stati redatti dal medesimo professionista. Secondo il Collegio, però, nessuna di queste circostanze è, di per sé, sufficiente a dimostrare che ci si trovi di fronte a un'unica iniziativa.
Anzi, hanno osservato i giudici, è del tutto normale che una società si affidi allo stesso tecnico di fiducia per predisporre più progetti della medesima natura, soprattutto quando riguardano il medesimo territorio.
Molto più significativo è invece ciò che manca: i due aerogeneratori risultavano infatti collocati su particelle catastali differenti, distavano quasi due chilometri l'uno dall'altro e non condividevano né infrastrutture né punto di connessione.
Venivano quindi meno due dei tre indici sintomatici individuati dalla giurisprudenza, sicché la sola coincidenza del soggetto proponente non poteva giustificare il diniego della PAS.
Effetti cumulativi e artato frazionamento: quali sono le differenze
Come ha evidenziato il TAR, è importante distinguere tra effetti cumulativi e artato frazionamento, due concetti che invece il Comune ha finito per sovrapporre.
Mentre la valutazione degli effetti cumulativi riguarda gli impatti ambientali e paesaggistici derivanti dalla presenza di più impianti sul territorio, anche quando appartengono a soggetti diversi, il frazionamento artificioso, invece, riguarda la suddivisione di un impianto sostanzialmente unitario con l'obiettivo di evitare l'applicazione del corretto regime amministrativo.
Nel motivare questa conclusione, il Collegio ha richiamato anche il recente orientamento del Consiglio di Stato secondo cui si tratta di due valutazioni fondate su presupposti e finalità differenti: nel primo caso vengono in rilievo gli impatti paesaggistici e ambientali derivanti dalla compresenza di più impianti, mentre nel secondo occorre verificare se un progetto sia stato artificiosamente suddiviso per eludere la disciplina autorizzativa.
Sovrapporre i due istituti significa quindi confondere valutazioni che hanno presupposti e finalità differenti, ed è proprio questo uno degli errori che il TAR ha individuato nella motivazione del provvedimento comunale.
Quando l'effetto cumulativo può giustificare il diniego della PAS
In relazione all'obbligo di motivazione, ha inoltre specificato il Collegio, non è sufficiente affermare che un nuovo impianto produca un effetto cumulativo con quelli già presenti sul territorio.
Una simile conclusione richiede infatti un'istruttoria adeguata e una motivazione che dia conto degli elementi sui quali tale valutazione si fonda, indicando gli impianti considerati, gli impatti concretamente determinati e le ragioni per le quali tali effetti avrebbero rilievo sull'intervento oggetto della PAS.
Nel caso esaminato, invece, il Comune si era limitato a richiamare genericamente il fenomeno del cumulo, senza sviluppare un'adeguata analisi tecnica. Una motivazione di questo tipo non consente di comprendere il percorso logico seguito dall'amministrazione e non può quindi sostenere un provvedimento di diniego.
Usi civici: perché il TAR ha escluso questo motivo di diniego
Analoga sorte anche la terza motivazione posta a fondamento del diniego: sul punto, il TAR ha spiegato che la presenza di usi civici risultava accertata esclusivamente su una diversa particella catastale, interessata dall'altro impianto eolico, mentre non era presente alcun elemento analogo con riferimento all'area nella quale avrebbe dovuto essere realizzato l'aerogeneratore oggetto della PAS impugnata.
Anche sotto questo profilo, quindi, il provvedimento comunale risultava fondato su un presupposto di fatto non corrispondente alla situazione concreta.
Iimpianti eolici: i principi da seguire nelle PAS
Il ricorso è stato quindi integralmente accolto, con annullamento del provvedimento di diniego.
Nella motivazione fornita dalla sezione catanzarese risalta un principio "bussola", dal quale farsi guidare nell'istruttoria dei procedimenti relativi alle PAS: l'esistenza di un'unica iniziativa non può essere desunta automaticamente dal fatto che più domande siano presentate dallo stesso operatore o siano state predisposte dal medesimo professionista.
La presenza degli indici individuati dalla normativa e dalla giurisprudenza va verificata caso per caso, senza automatismi che finirebbero per estendere indebitamente l'ambito di applicazione dell'istituto.
E ancora, va tenuto presente che la valutazione degli effetti cumulativi e quella dell'artato frazionamento rispondono a finalità differenti e richiedono istruttorie autonome, fondate su presupposti diversi. L'accertamento dell'eventuale elusione del regime autorizzativo deve poggiare su circostanze oggettive e verificabili, senza poter essere fondato esclusivamente sulla coincidenza del soggetto proponente o del progettista.