Patente e badge digitale nei cantieri: in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 198/2025

Decreto Sicurezza Lavoro convertito in legge: ecco le novità dell’art. 3 su vigilanza nei subappalti, badge digitale e nuove regole della patente a crediti.

di Redazione tecnica - 05/01/2026

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2025 la Legge 29 dicembre 2025, n. 198 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, recante misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile” (c.d. Decreto Sicurezza Lavoro).

Con la conversione in Legge del D.L. n. 159/2025 si completa, dunque, il quadro normativo relativo alle modifiche che riguardano la gestione della sicurezza all’interno dei cantieri. In particolare, l’art. 3 del D.L. coordinato interviene:

  • modificando la disciplina della patente a crediti per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili;
  • introducendo il badge di cantiere digitale.

La struttura del Decreto Sicurezza Lavoro

Nella sua versione “coordinata”, adesso il Decreto Legge si compone dei seguenti articoli:

  • Art. 1. Autorizzazione per la revisione delle aliquote di oscillazione e dei contributi in agricoltura da parte dell’INAIL
  • Art. 1-bis. Termine massimo per l’erogazione della formazione in materia di sicurezza sul lavoro nelle imprese turistico-ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande
  • Art. 2. Disposizioni in materia di Rete del lavoro agricolo di qualità
  • Art. 3. Disposizioni in materia di attività di vigilanza in materia di appalto e subappalto di badge di cantiere e di patente a crediti
  • Art. 4. Potenziamento dell’Ispettorato nazionale del lavoro e del contingente in extra-organico del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro
  • Art. 5. Interventi in materia di prevenzione e di formazione
  • Art. 6. Accordo Stato-Regioni su soggetti accreditati alla formazione
  • Art. 7. Tutela assicurativa INAIL e rafforzamento delle misure di sicurezza per gli studenti impegnati nei percorsi di formazione scuola lavoro
  • Art. 8. Erogazione di borse di studio ai superstiti di deceduti per infortunio sul lavoro o per malattie professionali
  • Art. 9. Modifica all’articolo 10 della legge 5 maggio 1976, n. 248, in materia di adeguamento dei limiti di età per l’assegno di incollocabilità erogata dall’INAIL
  • Art. 10. Disposizioni in materia di norme UNI
  • Art. 11. Anticipazioni di cassa tra le gestioni assicurative amministrate dall’INAIL
  • Art. 12. Disposizioni in materia di personale sanitario dell’INAIL
  • Art. 13. Disposizioni per l’efficientamento e la semplificazione dei controlli in materia di lavoro, legislazione sociale e salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
  • Art. 14. Disposizioni per favorire l’occupazione e la sicurezza nei luoghi di lavoro attraverso il Sistema informativo per l’Inclusione sociale e lavorativa
  • Art. 14-bis. Disposizioni per il rafforzamento delle politiche attive e della sicurezza sul lavoro nei confronti dei lavoratori più fragili
  • Art. 15. Rafforzamento della cultura della prevenzione e tracciamento dei mancati infortuni
  • Art. 16. Attività di prevenzione e vigilanza dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
  • Art. 17. Sorveglianza sanitaria e promozione della salute
  • Art. 18. Organizzazioni di volontariato della protezione civile
  • Art. 19. Misure urgenti per il personale assunto con contratti di lavoro stipulati ai sensi dell’articolo 1, comma 701, della legge 30 dicembre 2020, n. 178
  • Art. 20. Proroga dello stato di emergenza dichiarato in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 2 novembre 2023 nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato e per le ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi dal 29 ottobre 2023 nel territorio delle province di Massa Carrara e Lucca
  • Art. 20-bis. Clausola di salvaguardia
  • Art. 21. Entrata in vigore

Il cuore operativo delle novità che interessano i cantieri edili è concentrato nell’art. 3 del decreto, che rafforza in modo significativo il legame tra filiera degli appalti, attività di vigilanza e strumenti di qualificazione delle imprese.

Un primo profilo riguarda l’orientamento dell’azione ispettiva. La norma stabilisce in modo esplicito che l’Ispettorato nazionale del lavoro debba disporre controlli prioritari nei confronti dei datori di lavoro che operano in regime di subappalto, sia pubblico che privato. Si tratta di una scelta che prende atto di una criticità strutturale del sistema: la frammentazione delle responsabilità lungo la catena degli affidamenti, spesso associata a un più elevato rischio infortunistico.

La vigilanza, dunque, non viene semplicemente rafforzata sul piano quantitativo, ma viene indirizzata verso i segmenti della filiera considerati più esposti.

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