Pergolato, pergotenda e VEPA: quando rientrano davvero in edilizia libera?

Dalle condizioni dell’art. 6 del d.P.R. 380/2001 alla giurisprudenza più recente: quali caratteristiche devono possedere per non creare nuova volumetria o superficie utile e quando intervengono autorizzazioni di settore.

di Redazione tecnica - 23/02/2026

Pergolato, pergotenda e VEPA possono essere sempre realizzati senza alcun titolo edilizio o permesso? Oppure la qualificazione come edilizia libera richiede verifiche più rigorose di quanto si pensi?

Sono domande che non vanno prese alla leggera, soprattutto in considerazione della quantità di contestazioni che riguardano le cosiddette strutture leggere in edilizia.

Per rispondere correttamente è necessario inquadrare e analizzare bene la normativa di riferimento. Il punto di partenza è l’art. 6 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia). Ma prima ancora di analizzare le lettere b-bis) e b-ter) del comma 1, che disciplinano rispettivamente VEPA e opere di protezione solare, occorre soffermarsi su un passaggio spesso trascurato.

Il comma 1 si apre con una clausola chiara: gli interventi sono eseguiti senza titolo abilitativo, fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e nel rispetto delle altre normative di settore. In particolare, le norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico e quelle contenute nel Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Non è una formula di stile. Significa che l’edilizia libera è una semplificazione procedimentale, non una deroga al sistema delle regole sostanziali.

Chiarito questo presupposto, il tema centrale non è tanto “se serve il titolo edilizio”, ma se l’opera possiede realmente le caratteristiche che la norma richiede per rientrare nell’edilizia libera. Solo in presenza di tali requisiti il problema si sposta sulle eventuali autorizzazioni connesse, come quella paesaggistica, quando dovuta.

Per un inquadramento sistematico dell’intero perimetro dell’art. 6, si rinvia alla guida completa dedicata all’edilizia libera 2026. Qui l’attenzione si concentra sulle caratteristiche strutturali e funzionali che devono sussistere affinché pergolato, pergotenda e VEPA possano essere qualificati, senza forzature, come interventi in edilizia libera.

Il quadro normativo: le lettere b-bis) e b-ter) dell’art. 6, comma 1

Le lettere b-bis) e b-ter), comma 1, dell’art. 6 individuano alcune tipologie di interventi che possono rientrare nell’edilizia libera, ma lo fanno a condizioni precise.

La lettera b-bis) disciplina le vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti (VEPA). L’installazione è ammessa quando l’intervento:

  • è diretto a funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici;
  • migliora le prestazioni energetiche e acustiche;
  • non determina la creazione di uno spazio stabilmente chiuso;
  • non comporta variazione di volumi o superfici;
  • non genera nuova volumetriamutamento di destinazione d’uso, anche da superficie accessoria a superficie utile;
  • garantisce microaerazione costante;
  • riduce al minimo l’impatto visivo e non modifica le linee architettoniche.

Sono esclusi i porticati gravati da diritti di uso pubblico o prospicienti aree pubbliche.

La lettera b-ter) riguarda invece le opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici costituite principalmente da tende, tende a pergola, anche bioclimatiche, con telo retrattile, eventualmente sostenute da strutture fisse necessarie al sostegno.

Anche qui la norma è esplicita: non può determinarsi la creazione di uno spazio stabilmente chiuso con conseguente variazione di volumi o superfici. Il denominatore comune è chiaro: nessuna nuova volumetria e nessuna trasformazione stabile dell’organismo edilizio.

Pergolato: quali caratteristiche lo mantengono nell’edilizia libera

Il pergolato può essere qualificato come intervento in edilizia libera solo quando mantiene la sua natura tipologica originaria: struttura leggera, aperta e destinata all’ombreggiamento o al sostegno di elementi vegetali.

La giurisprudenza ha più volte chiarito che per potersi parlare di pergolato devono ricorrere alcune caratteristiche essenziali:

  • struttura leggera, generalmente in legno o metallo;
  • assenza di copertura rigida e impermeabile stabile;
  • assenza di chiusure laterali permanenti;
  • funzione meramente accessoria e non idonea a determinare incremento di volume o superficie utile.

In particolare, la Corte di Cassazione ha individuato quattro elementi qualificanti: leggerezza della struttura, mancanza di una copertura stabile, assenza di tamponature e funzione di mero sostegno o ombreggiamento. In mancanza di tali requisiti, l’opera non può essere definita pergolato.

Il punto centrale non è la denominazione attribuita all’intervento, ma la sua incidenza concreta sull’assetto edilizio. Quando la copertura diventa impermeabile e non retrattile, quando si introducono chiusure laterali stabili o quando la struttura determina un ampliamento funzionale dell’edificio, si esce dalla figura del pergolato e si entra nell’ambito della tettoia o, nei casi più rilevanti, della nuova costruzione.

La giurisprudenza amministrativa è costante nel ritenere che il criterio decisivo non sia la mera amovibilità dell’opera, ma la sua idoneità a determinare una trasformazione stabile del territorio.

In altri termini, il pergolato resta nell’edilizia libera solo quando non altera in modo permanente il prospetto, non incide sulla superficie coperta e non crea uno spazio stabilmente utilizzabile come ambiente interno.

Pergotenda: la prevalenza funzionale dell’elemento mobile

La pergotenda può rientrare nell’edilizia libera solo quando la sua struttura principale è costituita dalla tenda con telo retrattile e quando la parte fissa svolge una funzione meramente accessoria e strumentale.

La giurisprudenza amministrativa ha chiarito in modo costante che l’elemento qualificante non è la presenza di una struttura portante, ma la prevalenza funzionale dell’elemento mobile destinato alla protezione dal sole e dagli agenti atmosferici.

Perché si possa parlare di pergotenda in senso tecnico, devono ricorrere alcune condizioni essenziali:

  • la tenda deve rappresentare l’elemento principale dell’opera;
  • la struttura fissa deve essere limitata al sostegno e all’estensione del telo;
  • non devono essere presenti chiusure laterali stabili;
  • non deve determinarsi la creazione di nuovo volume;
  • non deve verificarsi il passaggio da superficie accessoria a superficie utile.

Il Consiglio di Stato ha più volte ribadito che la pergotenda non configura una nuova costruzione quando l’intervento si traduce in una mera protezione temporanea e retrattile, priva di effetti stabili sull’assetto planivolumetrico dell’edificio.

Diversamente, quando la componente strutturale diventa dominante, quando si introducono chiusure laterali permanenti o quando si realizza uno spazio assimilabile a una veranda stabilmente utilizzabile, l’intervento non può più essere qualificato come edilizia libera.

Anche le cosiddette pergotende bioclimatiche devono essere valutate in concreto. La presenza di lamelle orientabili o di sistemi più evoluti non è di per sé decisiva: ciò che rileva è se l’opera determini una trasformazione stabile dell’organismo edilizio o un incremento di superficie utile.

La qualificazione non può dipendere dalla denominazione commerciale del prodotto, ma dall’incidenza concreta dell’opera sull’organismo edilizio.

VEPA: quando la chiusura resta compatibile con l’art. 6

Le vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti (VEPA) rientrano nell’art. 6, comma 1, lettera b-bis), solo se rispettano puntualmente le condizioni previste dalla norma.

L’intervento è ammissibile su balconi aggettanti, logge rientranti o porticati – con esclusione di quelli gravati da diritti di uso pubblico o prospicienti aree pubbliche – a condizione che non si determini una trasformazione stabile dell’organismo edilizio.

In particolare, le VEPA:

  • devono essere totalmente trasparenti;
  • devono essere amovibili;
  • devono garantire una naturale microaerazione;
  • non devono configurare uno spazio stabilmente chiuso;
  • non devono comportare variazione di volumi o superfici, né generare nuova volumetria o mutamento di destinazione d’uso, anche da superficie accessoria a superficie utile.

Il punto più delicato, come evidenziato anche dalla giurisprudenza amministrativa più recente, riguarda la chiusura di logge o balconi che, pur formalmente amovibile, determina di fatto la creazione di un ambiente stabilmente utilizzabile.

Se l’intervento comporta il passaggio da superficie accessoria a superficie utile o altera in modo stabile l’assetto planivolumetrico dell’edificio, non si è più nell’ambito dell’edilizia libera.

Il Consiglio di Stato ha recentemente chiarito che la qualificazione non può fondarsi sulla sola dichiarata amovibilità della struttura, ma deve tener conto dell’effetto concreto prodotto sull’edificio. La microaerazione e la totale trasparenza non sono requisiti meramente formali, ma elementi funzionali a evitare la creazione di un nuovo volume chiuso.

Resta inoltre fermo quanto previsto dalla clausola generale del comma 1: anche quando la VEPA possiede tutte le caratteristiche richieste dall’art. 6, devono essere rispettati gli strumenti urbanistici e le eventuali discipline di settore. In presenza di vincolo paesaggistico, ad esempio, l’autorizzazione può essere comunque necessaria, pur trattandosi di intervento qualificabile come edilizia libera sotto il profilo edilizio.

Anche per le VEPA, dunque, la qualificazione non può essere affidata alla sola tipologia del prodotto installato, ma richiede una valutazione tecnica concreta dell’incidenza dell’intervento sull’immobile e sul territorio.

Titolo edilizio e autorizzazioni: piani che non coincidono

Quando pergolato, pergotenda o VEPA possiedono effettivamente le caratteristiche richieste dall’art. 6, comma 1, lettere b-bis) e b-ter), l’intervento rientra nell’edilizia libera sotto il profilo strettamente edilizio.

Ma l’edilizia libera non equivale a libertà assoluta.

La stessa clausola iniziale del comma 1 chiarisce che tali interventi devono comunque rispettare le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e le altre normative di settore, comprese quelle relative ai vincoli paesaggistici e alle discipline speciali.

Ciò significa che la qualificazione come intervento eseguibile senza titolo edilizio non esclude, quando dovute, le autorizzazioni previste da altre normative. In presenza di vincolo paesaggistico, ad esempio, l’autorizzazione può essere necessaria anche se l’opera rientra nell’art. 6.

Il piano edilizio e quello autorizzativo sono distinti: il primo riguarda la qualificazione dell’intervento sotto il profilo urbanistico-edilizio; il secondo attiene alla compatibilità dell’opera con eventuali vincoli o interessi pubblici tutelati da normative settoriali. Confondere i due livelli significa alterare il corretto inquadramento giuridico dell’intervento.

Conclusioni operative

Pergolato, pergotenda e VEPA rientrano nell’edilizia libera solo quando rispettano in modo puntuale le condizioni previste dall’art. 6, comma 1, lettere b-bis) e b-ter) del d.P.R. 380/2001 e mantengono la loro natura di opere leggere, accessorie e prive di effetti planivolumetrici stabili.

La verifica tecnica deve concentrarsi su alcuni profili essenziali:

  • assenza di uno spazio stabilmente chiuso;
  • assenza di incremento di volumi o superfici;
  • assenza di mutamento di destinazione d’uso, anche da superficie accessoria a superficie utile;
  • prevalenza dell’elemento mobile nelle opere di protezione solare;
  • compatibilità con le linee architettoniche e con eventuali vincoli di settore.

L’edilizia libera non è una categoria commerciale né una scorciatoia procedimentale, ma una qualificazione tecnico-giuridica che presuppone un’analisi concreta dell’incidenza dell’opera sull’organismo edilizio.

Solo dopo aver correttamente qualificato l’intervento sotto il profilo edilizio si potrà valutare l’eventuale necessità di autorizzazioni connesse, secondo quanto imposto dalla clausola generale del comma 1.

Per una ricostruzione completa e organica di tutti gli interventi eseguibili in edilizia libera, il riferimento resta la guida aggiornata dedicata all’edilizia libera 2026, che analizza in modo sistematico l’intero art. 6 del Testo Unico.

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