Edilizia libera: il Consiglio di Stato sulla pergotenda in area vincolata
Il Consiglio di Stato (sentenza n. 7147/2025) ribadisce che le pergotende non sono sempre edilizia libera: in aree protette servono nulla osta e autorizzazioni specifiche
Parlare di strutture leggere in edilizia non è mai semplice. Possono davvero rientrare sempre nell’edilizia libera? O, al contrario, in particolari contesti – come le aree vincolate – sono soggette a limiti stringenti e autorizzazioni preventive?
Pergotenda: la normativa
L’art. 6 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) le colloca tra gli interventi di edilizia libera, ma lo stesso comma 1 richiama espressamente il rispetto delle prescrizioni urbanistiche locali, delle normative di settore e del Codice dei beni culturali e del paesaggio.
È proprio qui che nascono i problemi: alcune strutture, pur apparentemente semplici e rimovibili, hanno effetti permanenti sul territorio e finiscono per essere trattate come opere edilizie vere e proprie. Tra queste, la pergotenda è sicuramente la più dibattuta.
Nel dettaglio, le pergotende possono ricadere in due diverse previsioni dell’art. 6, comma 1, del Testo Unico Edilizia:
- lett. b-ter) – introdotta dal “Salva Casa” (D.L. n. 69/2024, conv. in L. n. 105/2024) – che include tra gli interventi liberi le opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici (tende, tende da sole, tende a pergola, anche bioclimatiche) purché non determinino la creazione di spazi chiusi né nuove volumetrie;
- lett. e-bis) – introdotta dal d.lgs. n. 222/2016 – che riguarda le opere stagionali e temporanee, ammissibili senza titolo se destinate alla rimozione entro 180 giorni.
Queste norme, tuttavia, devono sempre coordinarsi con le discipline di settore, tra le quali l’art. 13 della L. n. 394/1991 sulle aree protette e con le Norme Tecniche di Attuazione dei Parchi.
Documenti Allegati
Sentenza Consiglio di Stato 29 agosto 2025, n. 7147IL NOTIZIOMETRO