Edilizia libera: il Consiglio di Stato sulla pergotenda in area vincolata

Il Consiglio di Stato (sentenza n. 7147/2025) ribadisce che le pergotende non sono sempre edilizia libera: in aree protette servono nulla osta e autorizzazioni specifiche

di Redazione tecnica - 22/09/2025

I principi espressi

Il Consiglio di Stato ha preliminarmente dichiarato inammissibile l’appello per mancata prova della notifica del ricorso alla parte resistente, come richiesto dall’art. 45 del Codice del processo amministrativo. In assenza di tale adempimento, le domande introdotte non possono essere esaminate.

Per completezza, i giudici di Palazzo Spada hanno, comunque, esaminato il merito, rilevando che:

  • l’intervento si collocava in un’area protetta (SIC e ZPS), dove ogni trasformazione richiede il nulla osta preventivo dell’ente di gestione, ai sensi dell’art. 13 della Legge n. 394/1991;
  • la normativa del piano del Parco vieta ristrutturazioni e attrezzature fisse in Zona B, ammettendo solo opere temporanee;
  • la pergotenda poteva essere autorizzata soltanto a titolo provvisorio, per un massimo di 120 giorni più 10 per la rimozione.

Confermata, dunque, la decisione del TAR e appello respinto.

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