Pergotenda o nuova costruzione? Un nuovo caso per il TAR

La giustizia amministrativa ribadisce gli elementi che configurano (o no) la realizzazione di una pergotenda

di Redazione tecnica - 24/03/2022

La pergotenda si sa, piace molto. Soprattutto perché essendo un intervento di edilizia libera, non ha bisogno di permesso di costruire e per realizzarla basta una CILA. La conseguenza è che in tanti la scelgono come definizione per manufatti che in realtà sono totalmente abusivi.

Pergotenda o abuso edilizio? La sentenza del TAR

Lo dimostra ancora una volta la sentenza n. 479/2022 del TAR Campania, inerente il ricorso presentato da un’attività commerciale per l’annullamento dell’ordine di demolizione di una struttura realizzata in continuità con il negozio, comunicata mediante CILA all’ufficio tecnico comunale quale “pergotenda”.

Dopo la sua installazione, era stato accertato che il manufatto non era una pergotenda e che non avrebbe avuto le caratteristiche per essere qualificato come attività di edilizia libera, dato che si trattava di una struttura infissa e/o ancorata stabilmente al terreno, di ampie dimensioni, che avrebbe alterato la sagoma dell’immobile, con un notevole ampliamento delle superfici autorizzate in favore dell’attività commerciale, indipendentemente dall’utilizzo ‘saltuario’ che la ricorrente sosteneva di farne.

Pergotenda: caratteristiche e definizioni

Il TAR ha confermato l’abuso edilizio e per farlo ha richiamato l’orientamento giurisprudenziale dominante per la definizione della pergotenda. In particolare essa:

  • è una struttura destinata a rendere meglio vivibili gli spazi esterni delle unità abitative (terrazzi o giardini) e installabile al fine, quindi, di soddisfare esigenze non precarie in modo stabile e duraturo;
  • da un punto di vista normativo, tenuto conto della sua consistenza, delle caratteristiche costruttive e della suindicata funzione che la caratterizza, non costituisce un'opera edilizia soggetta al previo rilascio del titolo abilitativo atteso che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 3 e 10 del DPR n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), sono soggetti al rilascio del permesso di costruire gli "interventi di nuova costruzione", che determinano una "trasformazione edilizia e urbanistica del territorio", mentre una struttura leggera, secondo la configurazione standard che caratterizza tali manufatti nella loro generalità, destinata ad ospitare tende retrattili in materiale plastico non integra tali caratteristiche;
  • per definirsi tale occorre che l'opera principale sia costituita non dalla struttura in sé, ma dalla tenda, quale elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, finalizzata ad una migliore fruizione dello spazio esterno dell'unità abitativa, con la conseguenza che la struttura deve qualificarsi in termini di mero elemento accessorio, necessario al sostegno e all'estensione della tenda;
  • per non essere considerata "nuova costruzione", deve avere una tenda in materiale plastico e retrattile, con caratteristiche tali da non costituire un organismo edilizio rilevante, comportante trasformazione del territorio. La copertura e la chiusura perimetrale che essa realizza non debbono presentano elementi di fissità, stabilità e permanenza.

Non si parla invece di pergotenda se la struttura principale è solida e permanente e, soprattutto, tale da determinare una evidente variazione di sagoma e prospetto dell’edificio.

Una nuova costruzione non è una pergotenda

Nel caso in esame, la funzione della pergotenda è stata snaturata sia dalle sue finalità di protezione dal sole, dagli agenti atmosferici che di migliore fruizione dello spazio esterno dell'immobile, per ampliare invece di fatto la superficie dell’attività commerciale, prevedendo anche una destinazione d’uso differente (magazzino e movimentazione merci). Di conseguenza, il ricorso è stato respinto: il manufatto era una nuova costruzione che estendeva l’area dell’attività commerciale, per la quale era necessario richiedere un permesso di costruire e non fornire solo una semplice CILA.

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