Pergotenda in area vincolata: per il TAR è edilizia libera

Il TAR Campania ribadisce che una pergotenda retrattile e amovibile rientra nell’edilizia libera anche in area vincolata e non richiede autorizzazione paesaggistica

di Redazione tecnica - 14/10/2025

Quando un’opera leggera come una pergotenda diventa “costruzione” e quando, invece, può essere considerata semplice arredo funzionale dello spazio esterno?

È una domanda che ritorna spesso in contesti in cui interviene la disciplina paesaggistica e in presenza di titoli edilizi dichiarativi, come la CILA. Il confine tra edilizia libera e nuova costruzione è infatti spesso sottile e fonte di contenziosi, specie per questa tipologia di strutture sempre più diffuse e oggetto di un articolato indirizzo giurisprudenziale.

Pergotenda e vincolo paesaggistico: per il TAR Campania è edilizia libera

La sentenza del TAR Campania, 7 gennaio 2025, n. 122, potrebbe essere considerata una piccola guida in materia: se la struttura è retraibile, amovibile e priva di chiusure stabili, non occorre alcun titolo edilizio, neppure in area sottoposta a vincolo paesaggistico.

Un principio che riafferma il corretto equilibrio tra la libertà del privato di migliorare la fruibilità dei propri spazi esterni e il dovere dell’amministrazione di tutelare il paesaggio, ma senza travalicare i limiti della legge.

La controversia affrontata dal tribunale campano riguardava l’installazione di una pergotenda retraibile su un terrazzo di un fabbricato vincolato paesaggisticamente. La proprietaria, che aveva già in corso un’istanza di condono edilizio ai sensi della legge n. 47/1985, aveva presentato una CILA per installare una pergotenda leggera, amovibile e destinata a permanere per un periodo inferiore a 120 giorni, sostituendo una tenda da sole preesistente.

A seguito dei lavori, il Comune aveva disposto la demolizione dell’opera, ritenendola priva di titolo edilizio e incompatibile con il vincolo paesaggistico.

Da qui era scaturita l’impugnazione del provvedimento, sostenendo che:

  • la pergotenda rientrava tra le opere di edilizia libera;
  • l’Amministrazione, prima di annullare gli effetti della CILA, avrebbe dovuto esercitare un potere di autotutela con comunicazione di avvio del procedimento;
  • il regolamento edilizio comunale (art. 83 RUEC) consentiva, anche su immobili oggetto di istanza di condono, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria indispensabili per la continuità d’uso.
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